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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24160/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il G.u.p. del Tribunale di Roma ha restituito gli atti al P.M. ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen., ritenendo insussistente l'aggravante della minorata difesa nell'imputazione per truffa via internet e disponendo che si procedesse con citazione diretta a giudizio senza celebrare l'udienza preliminare. Il Pubblico Ministero ha impugnato sostenendo che il provvedimento è abnorme rispetto agli artt. 4, 416 e 550 cod. proc. pen., che il G.u.p. ha errato nella ricostruzione e qualificazione giuridica del fatto (contrariamente a consolidata giurisprudenza che riconosce la minorata difesa nelle truffe online per le particolari modalità di conclusione a distanza dei contratti), e che il giudice dell'udienza preliminare ha esercitato un potere non spettante, omettendo il necessario contraddittorio e provocando una regressione del procedimento con illegittima compressione dei poteri del P.M.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che è abnorme il provvedimento del G.u.p. che, investito di una richiesta di rinvio a giudizio per un reato che prevede l'udienza preliminare, dispone la restituzione degli atti al P.M. per citazione diretta previa riqualificazione del fatto, determinando una indebita regressione del processo. La Corte ha inoltre rilevato che il G.u.p. ha adottato un'interpretazione del diritto in contrasto con la giurisprudenza di merito e di legittimità sulla sussistenza dell'aggravante della minorata difesa nelle truffe realizzate via internet e che, in ogni caso, avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio in udienza preliminare prima di qualunque decisione sulla imputazione o richiesta di integrazione da rivolgere al P.M. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale (G.u.p.) per la celebrazione dell'udienza preliminare.

Norme richiamate

  • art. 33-sexies cod. proc. pen.

    La norma è stata utilizzata dal G.u.p. come presupposto per restituire gli atti al P.M. per citazione diretta; la Corte ha ritenuto tale uso abnorme quando il procedimento richiede l'udienza preliminare, perché così si determina una regressione del processo senza il necessario contraddittorio

  • art. 4 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione delle regole procedurali e dei poteri spettanti alle parti e al giudice; la Corte ha accolto la censura di eccesso di potere decisionale del G.u.p.

  • art. 416 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai poteri del giudice dell'udienza preliminare; la decisione impugnata è stata ritenuta incompatibile con le funzioni e i limiti del G.u.p. che non può riqualificare e far regredire il procedimento senza contraddittorio

  • art. 550 cod. proc. pen.

    Richiamato nei rilievi del P.M. collegati alla disciplina del procedimento di impugnazione e delle decisioni del giudice dell'udienza preliminare; la Corte ha considerato che l'operato del G.u.p. ha leduto la regolarità del procedimento stabilita dalla normativa

Massime di principio

  • Il G.u.p. non può, in presenza di una richiesta di rinvio a giudizio che richiede l'udienza preliminare, restituire gli atti al P.M. per citazione diretta mediante una riqualificazione del fatto senza avere instaurato il contraddittorio in udienza preliminare: tale comportamento è considerato abnorme e determina indebità regressione del procedimento.
  • Nelle ipotesi di truffa commessa via Internet, la circostanza aggravante della minorata difesa è, secondo consolidata giurisprudenza, generalmente configurabile per le peculiari modalità di conclusione a distanza dei contratti; un G.u.p. che ritenga diversamente deve discutere la questione in udienza preliminare e non decidere unilateralmente per la restituzione degli atti.
  • Se il G.u.p. ritiene necessaria una diversa qualificazione dell'imputazione, il corretto percorso è l'instaurazione del contraddittorio in sede di udienza preliminare e, se del caso, la sollecitazione al P.M. ad integrare o modificare l'imputazione; solo in mancanza di adeguamento si possono valutare successivi provvedimenti, evitando la regressione indebita del procedimento.
  • La restituzione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 33-sexies come strumento per aggirare l'udienza preliminare è illegittima quando comporta la compressione dei poteri del pubblico ministero e impedisce la rinnovazione dell'azione penale rispetto all'originaria imputazione.
  • In situazioni simili, il difensore e il P.M. devono sollecitare il G.u.p. al rispetto del principio del contraddittorio e del corretto inquadramento giuridico delle circostanze aggravanti, potendo far valere in Cassazione l'abnormità di provvedimenti che determinino regressione procedimentale.

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