Cassazione Penale, Ordinanza n. 27063/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché proposto personalmente dall’imputata e non tramite difensore. Ne è derivata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria. Il motivo scrutinato dalla Corte riguarda esclusivamente l’ammissibilità dell’impugnazione: il ricorso è stato presentato direttamente dalla parte, senza il ministero di un difensore iscritto nell’albo speciale. La Corte rileva che, dopo la riforma degli artt. 571 e 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può più essere proposto personalmente dalla parte, neppure se si tratti di avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla Cassazione. Di conseguenza l’atto è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte; è necessario il ministero del difensore, a pena di inammissibilità.
La riforma del 2017 ha inciso sulle modalità di proposizione delle impugnazioni, escludendo la proposizione personale del ricorso per cassazione.
Ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p. nel senso di imporre la proposizione del ricorso per cassazione tramite difensore.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito, con trattazione camerale non partecipata e mediante ordinanza.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione deve essere proposto esclusivamente dal difensore abilitato, non essendo ammessa la proposizione personale da parte dell’imputato.
- L’inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di valida sottoscrizione o proposizione personale può essere rilevata immediatamente e dichiarata senza formalità di rito, in camera di consiglio non partecipata.
- Quando il ricorso è inammissibile, il ricorrente è tenuto ex lege al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
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