Sentenza del 30/06/2015 n. 2916 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Credito d'imposta - Documentazione giustificativa già in possesso di uffici pubblici - Onere di (ri)produrre la documentazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice d'appello ha confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento. È stato ritenuto illegittimo il disconoscimento del credito fondato esclusivamente sulla mancata riproduzione di documenti già acquisiti in precedenza dall'Amministrazione o comunque reperibili presso altra Pubblica Amministrazione. In presenza delle indicazioni necessarie al reperimento, l'Ufficio avrebbe dovuto acquisire d'ufficio la documentazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva disconosciuto un credito d'imposta perché il contribuente non era più in grado di produrre la documentazione giustificativa. Tale documentazione, però, era già stata fornita in passato alla stessa Agenzia delle Entrate e il contribuente aveva indicato anche l'INPS quale amministrazione presso cui reperirla. La questione riguardava quindi l'asserito onere del contribuente di riprodurre documenti già nella disponibilità di uffici pubblici.
Norme richiamate
Art. 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Le Pubbliche Amministrazioni acquisiscono d'ufficio tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
La norma impone alle Pubbliche Amministrazioni, inclusa l'Amministrazione finanziaria, di acquisire d'ufficio documenti e informazioni già detenuti da uffici pubblici, quando il privato fornisca indicazioni sufficienti per individuarli. Non è quindi legittimo richiedere al contribuente la produzione di certificati o documenti già nella disponibilità della stessa o di altra Amministrazione.
Principio costituzionale di buon andamento della Pubblica Amministrazione, art. 97 Cost.
Il dovere di acquisizione d'ufficio della documentazione è ricondotto anche al principio di buon andamento, che impedisce di trasferire sul privato gli oneri organizzativi derivanti dalla mancata consultazione di archivi pubblici.
Massime di principio
- Il contribuente non è tenuto a riprodurre documenti già consegnati in precedenza alla stessa Amministrazione o comunque conservati presso un'altra Pubblica Amministrazione.
- Per attivare l'acquisizione d'ufficio, il privato deve fornire indicazioni concrete e sufficienti: amministrazione detentrice, periodo, tipo di documento, procedimento o altri elementi utili al reperimento.
- L'Amministrazione finanziaria non può disconoscere un credito o emettere un atto sfavorevole basandosi soltanto sulla mancata produzione di documenti che avrebbe potuto acquisire d'ufficio.
- L'acquisizione d'ufficio non esonera il contribuente dall'obbligo di collaborare, indicare i dati utili e dimostrare, per quanto possibile, l'esistenza del diritto vantato.
- In caso di contestazione, è opportuno documentare quando e a quale ufficio siano stati trasmessi gli atti in passato e indicare espressamente l'amministrazione presso cui possono essere recuperati.
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