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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31015/2022 del 11/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di inefficacia del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Ivrea del 19/07/2011, per presunta nullità dovuta all'omessa notifica dell'estratto contumaciale all'imputato. Il ricorrente ha dedotto violazioni di norme sul processo contumaciale (artt. 175, 548, 570, 571, 670 c.p.p.), sostenendo che l'omessa notifica aveva impedito la formazione del titolo esecutivo e avrebbe dovuto consentire la restituzione nel termine per proporre impugnazione; inoltre ha rilevato l'assenza di prova del conferimento di procura speciale al difensore che presentò l'appello/impugnazioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che, pur non emergendo la prova della notifica dell'estratto contumaciale, i successivi atti processuali dimostrano che Pugliese ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento (costituzione e partecipazione personale in appello, modifica del collegio difensivo, elezione di domicilio, impugnazione in Cassazione tramite difensore munito di procura speciale). Tale concreto esercizio del diritto di difesa e il conferimento di specifici incarichi hanno sanato il vizio; quindi il titolo esecutivo è valido. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Norma sul regime delle impugnazioni del contumace: la Corte costituzionale con sent. n.317/2009 l'ha interpretata (e in parte dichiarata illegittima) a favore della tutela del "contumace inconsapevole", prevedendo la possibilità di restituzione nel termine quando l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento; tuttavia, nel caso concreto, il giudice ha ritenuto che la conoscenza effettiva sopravvenga con la partecipazione e gli atti successivi dell'imputato.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Strumento processuale per dedurre la non esecutività della sentenza (anche per omessa notificazione dell'estratto contumaciale). La Corte conferma che l'omessa notifica può integrare causa di non esecutività, ma tale effetto è escluso se emerge che l'imputato ha avuto comunque conoscenza del provvedimento e ha esercitato il diritto di difesa nei gradi successivi.

  • art. 548 cod. proc. pen. (comma 3 citato)

    Prevede l'obbligo di notificare all'imputato contumace l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza; la sua omissione può determinare nullità/interruzione dell'esecutività, salvo che la situazione fattuale dimostri la conoscenza effettiva da parte dell'imputato.

  • art. 571 cod. proc. pen. (comma 3 citato)

    Riguarda l'autonomia del diritto di impugnazione dell'imputato rispetto a quella del difensore. La giurisprudenza richiede che, perché l'impugnazione del difensore "consumi" il diritto dell'imputato, risulti il conferimento di specifico incarico; tuttavia la Corte ha ritenuto che nel caso concreto il conferimento e la partecipazione dell'imputato dimostrino la volontà e la conoscenza, sanando il vizio.

  • art. 570 cod. proc. pen.

    Norme concernenti termini e decorso per le impugnazioni; richiamata in relazione alla disciplina delle impugnazioni del contumace e ai loro effetti sulla formazione del titolo esecutivo.

  • art. 178 cod. proc. pen. (comma 1, lett. c))

    Prevede la nullità del decreto di citazione in appello e della sentenza quando sussistono vizi rilevanti (richiamata come parametro per valutare le conseguenze dell'omessa notifica).

  • art. 613 cod. proc. pen.

    Norma sul ricorso per cassazione: la Corte ha richiamato che la proposizione di ricorso per cassazione dal difensore munito di procura speciale è indice della conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato e del conferimento dell'incarico, contribuendo a sanare l'eventuale omissione di notifica.

  • legge 28 aprile 2014, n. 67 (art. 15-bis comma 2 e disposizione generale)

    Riforma in materia di processo in absentia; richiamata per distinguere il regime applicabile ai casi anteriori e successivi alla riforma e per chiarire che, nei casi transitori, permangono obblighi di notifica previgenti che, se omessi, possono incidere sull'esecutività della sentenza.

  • Corte costituzionale, sent. n. 317/2009

    Giurisprudenza chiave che tutela il "contumace inconsapevole" e ha imposto l'interpretazione dell'art. 175 in senso da consentire la restituzione nel termine se l'imputato non ha avuto effettiva conoscenza; la Corte di legittimità ne tiene conto ma rileva che la tutela non opera quando dal processo emerge che l'imputato ha avuto effettiva conoscenza e ha esercitato attivamente il diritto di difesa.

Massime di principio

  • L'omessa notificazione dell'estratto contumaciale può rendere la sentenza non esecutiva e giustificare la restituzione nel termine, ma occorre provare l'assenza di conoscenza effettiva del provvedimento da parte dell'imputato.
  • Se l'imputato, pur contumace in primo grado, partecipa personalmente ai gradi successivi (costituzione in appello, scelta/delibera dei difensori, elezione di domicilio) e/o promuove ricorso per cassazione tramite difensore munito di procura speciale, tali fatti possono sanare l'omessa notifica perché dimostrano conoscenza e volontà di impugnare.
  • L'impugnazione proposta dal difensore "consuma" il diritto di impugnazione dell'imputato solo se emerge il conferimento specifico dell'incarico o la conoscenza effettiva dell'imputato; in mancanza di tali elementi la Corte costituzionale ha riconosciuto rimedi per il contumace inconsapevole.
  • Per ottenere successo in un'incidente di esecuzione fondato su omissione di notifica è essenziale documentare l'assenza assoluta di conoscenza da parte dell'imputato e l'assenza di conferimento di mandato speciale ai difensori che agirono.
  • Le questioni relative alla validità del titolo esecutivo per vizio di notifica vanno sollevate tempestivamente e documentate; la partecipazione successiva dell'imputato o atti difensivi conferiti dopo la sentenza possono compromettere la possibilità di ottenere la restituzione nel termine.
  • In casi analoghi valutare sempre la catena fattuale: (i) prova della mancanza di notifica, (ii) prova dell'assenza di conoscenza da parte dell'imputato, (iii) assenza di mandato speciale al difensore che ha impugnato; la presenza di uno solo di questi elementi può determinare esito favorevole o meno.

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