Cassazione Penale, Sentenza n. 43033/2022 del 11/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile il suo gravame per genericità dei motivi avverso la condanna per il delitto di evasione. Denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che, dopo che la Corte avrebbe rinviato l'udienza per acquisire una sentenza irrevocabile sullo stesso fatto richiamata dalla difesa, alla successiva udienza la Corte avrebbe riaperto la discussione senza la presenza dell'imputato e del suo difensore fiduciario; il difensore sostituto, nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., sarebbe rimasto ignaro della precedente sentenza e non avrebbe fatto valere il principio del ne bis in idem, con pregiudizio per la posizione dell'imputato.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia confutato le ragioni dell'inammissibilità dell'appello per genericità e che abbia sollevato in Cassazione una questione diversa da quella effettivamente oggetto del gravame, senza spiegare perché non poteva essere proposta prima. Dalla lettura dei verbali d'udienza è risultato che la Corte d'appello aveva disposto un rinvio per integrazione istruttoria dopo la discussione; alla successiva udienza la rinnovazione della discussione non era vietata ma obbligatoria in conseguenza del mutato compendio istruttorio e della necessità di rispettare la sequenza procedurale prevista dagli artt. 523-525 c.p.p. Pertanto non è emersa alcuna illegittima duplicazione della discussione e la decisione d'appello è stata ritenuta corretta. Per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo assente una giustificazione della causa d'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Riferita in relazione alla nomina di un difensore sostitutivo d'udienza; la Corte osserva che la nomina ex art. 97 non comporta automaticamente la nullità delle successive attività se la nuova difesa non ha dedotto specifiche eccezioni non proponibili prima.
artt. 523-525, cod. proc. pen.
Interpretati come norme che impongono la sequenza procedurale del dibattimento e la deliberazione della decisione 'subito dopo la chiusura del dibattimento'; se il dibattimento viene rinviato per integrazione istruttoria, la rinnovazione della discussione alla ripresa è obbligatoria, non vietata.
Applicato per disporre la condanna del proponente del ricorso in Cassazione al pagamento delle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, salvo giustificata assenza di colpa.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione al principio che la condanna per inammissibilità richiede l'assenza di colpa del ricorrente per esonerarlo dall'obbligo del versamento alla Cassa delle ammende; qui la Corte ha ritenuto non sussistere tale assenza di colpa.
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione deve confrontarsi con le specifiche ragioni che hanno determinato l'inammissibilità o la decisione impugnata; sollevare questioni diverse da quelle già dedotte in appello rende il ricorso inammissibile.
- La genericità dei motivi d'appello può comportare la declaratoria d'inammissibilità: è necessario che i motivi siano specifici e motivati per consentire il controllo di merito e di legittimità.
- Se la Corte d'appello rinvia il dibattimento per integrazione istruttoria, alla ripresa è obbligatoria la rinnovazione della discussione delle parti in relazione al mutato compendio probatorio; non è consentito rinviare l'udienza esclusivamente per deliberare senza la nuova interlocuzione delle parti.
- La nomina di un difensore sostitutivo ex art. 97 c.p.p. non determina di per sé un diritto automatico a far valere questioni non già dedotte; vanno valutate le ragioni per cui tali questioni non sono state proposte in precedenza.
- Ricorsi manifestamente infondati o non rilevanti possono comportare sanzioni economiche in Cassazione (art. 616 c.p.p. e somme alla Cassa delle ammende); la mancanza di 'assenza di colpa' giustifica la condanna pecuniaria.
- In casi di possibile violazione del principio ne bis in idem occorre che la questione sia tempestivamente proposta e ancorata a elementi probatori o documentali già disponibili o spiegare perché non era proponibile prima; altrimenti la valutazione sul punto può essere esclusa per inammissibilità del gravame.
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