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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32171/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (locatore)

La controversia

Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una persona fisica per la restituzione di un distributore automatico concesso in locazione e per il pagamento di canoni scaduti e non pagati. L’ingiunta proponeva opposizione, deducendo sostanzialmente di essersi determinata a sottoscrivere il contratto in errore sul tipo di operazione giuridica, ritenendo di aver concluso una vendita anziché una locazione, errore che assumeva essere stato indotto dal fornitore del bene. Il Tribunale di Roma, definendo la fase di opposizione, ha declinato la competenza per valore ritenendo competente il giudice di pace, sul presupposto che il bene da restituire, per vetustà, non potesse più avere il valore indicato nel contratto stipulato nove anni prima. La società ha proposto regolamento di competenza lamentando: la tardività del rilievo officioso dell’incompetenza per valore, perché non effettuato con il decreto ex art. 171-bis c.p.c.; la mancata tempestiva contestazione del valore da parte dell’opponente; l’irrilevanza del valore indicato ai fini del contributo unificato; e il contrasto con altre decisioni del medesimo tribunale in casi analoghi.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma. Ha ritenuto inapplicabile al giudizio l’art. 38, terzo comma, c.p.c. nel testo modificato dal d.lgs. 164/2024, perché introdotto successivamente alla sequenza processuale rilevante e non utilizzabile per far maturare una preclusione in base a una norma inesistente al momento in cui la preclusione sarebbe dovuta decorrere. Ha inoltre affermato che, nel caso concreto, il rilievo officioso dell’incompetenza per valore era comunque tardivo, poiché la semplice "perplessità" manifestata dal giudice nella prima udienza non equivale a un formale rilievo officioso dell’incompetenza e non produce effetti prenotativi. Il Collegio ha aggiunto, ad abundantiam, che la dichiarazione di valore resa ai fini del contributo unificato ha rilievo solo fiscale e che, per le domande aventi ad oggetto beni mobili, il valore resta fissato in quello dichiarato dall’attore se non contestato dal convenuto nella prima difesa. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della resistente.

Norme richiamate

  • art. 171-bis c.p.c.

    Il decreto previsto da questa norma non poteva fungere da base per una preclusione nella vicenda, poiché il regime introdotto dal d.lgs. 164/2024 non era applicabile al giudizio in esame.

  • art. 38, terzo comma, c.p.c.

    "l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall’articolo 28 sono rilevate d’ufficio con il decreto previsto dall'articolo 171-bis"

    La disposizione, nel testo modificato dal d.lgs. 164/2024, è stata ritenuta inapplicabile al giudizio per ragioni temporali; conseguentemente non poteva fondare il rilievo officioso dell’incompetenza per valore.

  • art. 7, comma 1, d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    La norma transitoria, pur prevedendo l’applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, è stata reputata non idonea a rendere retroattivamente operativa la preclusione nel caso concreto.

  • art. 3 Cost.

    È richiamato come canone di ragionevolezza per escludere un’interpretazione che faccia decorrere una decadenza processuale in base a una norma ancora inesistente al momento in cui la preclusione avrebbe dovuto maturare.

  • art. 187, comma terzo, c.p.c.

    Consente la decisione immediata o l’accantonamento delle questioni pregiudiziali di rito, ma solo se tali questioni siano entrate nel dibattito processuale nei tempi e nelle forme prescritte.

  • art. 14, secondo e terzo comma, c.p.c.

    Per le domande aventi ad oggetto beni mobili, il valore resta fissato in quello dichiarato dall’attore se non contestato dal convenuto nella prima difesa.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    È richiamato per porre le spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente.

  • art. 2, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È citato come base per la liquidazione delle spese forfettarie.

Massime di principio

  • Nel regime processuale applicabile al momento della maturazione delle preclusioni non può operare una decadenza fondata su una norma successivamente introdotta, anche se il legislatore le attribuisce formalmente applicazione a procedimenti già pendenti.
  • Il rilievo officioso dell’incompetenza per valore deve essere espresso in modo chiaro e formale nei tempi previsti dalla disciplina processuale; una mera riserva, perplessità o interlocuzione del giudice non equivale a un rilievo utile a determinare preclusioni.
  • La disciplina del valore della causa sui beni mobili resta ancorata al valore dichiarato dall’attore se il convenuto non lo contesta tempestivamente nella prima difesa.
  • La dichiarazione di valore resa per il contributo unificato ha funzione esclusivamente fiscale e non vincola, di per sé, la determinazione della competenza per valore.
  • Le questioni di rito possono essere decise o accantonate, ma solo se tempestivamente introdotte nel contraddittorio processuale nelle forme previste.
  • Per la regolazione delle spese nel giudizio di legittimità vale il criterio della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaSpese di liteProve
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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