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Ordinanza

Ordinanza n. 147/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio - Roma, Sez. IV quater, n. 18387/2025, favorevole alla candidata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (candidata a concorso)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di primo grado della candidata, chiedendo incidentalmente la sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Dal testo emerge che la controversia riguardava l'attribuzione del punteggio in una graduatoria ufficiale e il riconoscimento di ulteriori titoli, con i relativi punti, che la Commissione riteneva dovessero essere riconosciuti alla candidata. La parte appellata risultava invece inserita nella prima graduatoria ufficiale e nella successiva rettifica con l'originario punteggio da essa contestato, senza l'attribuzione degli ulteriori titoli e punti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare di sospensione della sentenza appellata, ritenendo insussistente il necessario fumus boni iuris dell'appello. Il giudice ha valorizzato il fatto che sia la prima graduatoria ufficiale sia quella rettificata riportavano la candidata con l'originario punteggio contestato, senza l'attribuzione degli ulteriori titoli e dei corrispondenti punti che la Commissione stessa riteneva dovessero esserle riconosciuti. La decisione riguarda esclusivamente la fase cautelare e non definisce il merito dell'appello. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare proposta in appello è stata esaminata ai fini della sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado; la sospensione è stata negata per carenza del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado richiede la sussistenza del fumus boni iuris; in sua assenza l'istanza deve essere respinta.
  • La verifica del fumus boni iuris può fondarsi sul confronto tra le graduatorie ufficiali e le successive rettifiche, valutando se esse abbiano effettivamente recepito il punteggio e i titoli oggetto della controversia.
  • La permanenza, nelle graduatorie ufficiali e rettificate, del punteggio contestato, senza l'attribuzione di ulteriori titoli e punti ritenuti riconoscibili dalla Commissione, esclude il necessario fumus dell'appello cautelare proposto dall'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaAppelloTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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