Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12658/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno del 14/12/2023 che, accogliendo l'appello del P.M., aveva applicato alla ricorrente la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per i reati di concorso in truffa aggravata (capi 1 e 4). La difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alle esigenze cautelari (art. 274 lett. c) c.p.p.), censurando l'appello del P.M. come generico e non critico rispetto alla decisione del Gip, asserendo l'assenza di attualità del pericolo di reiterazione (la ricorrente è incensurata, senza carichi pendenti e con ruolo marginale nelle condotte), e lamentando presunta contraddittorietà dell'ordinanza in relazione alla valutazione di posizioni diverse dei coindagati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'appello del P.M. fosse sufficientemente specifico nel richiamare la gravità e le modalità della condotta, nonché il coinvolgimento stabile della ricorrente in due truffe. Sulla base di elementi probatori (identificazione con le coindagate all'uscita dell'Ufficio Postale con documentazione e carta postepay; estratti chat dell'utenza in uso alla ricorrente; dichiarazioni della complice Faiella che confermavano il ruolo della ricorrente nell'organizzazione e nell'accredito dei proventi), il Tribunale aveva correttamente ritenuto il pericolo di reiterazione. La Corte ha inoltre ritenuto non decisive l'assenza di precedenti penali di Viviani di fronte a contributi alla condotta non isolati e di natura organizzata. Conseguentemente, ricorso dichiarato inammissibile e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b) e c))

    La Corte richiama l'interpretazione secondo cui, pur non potendo desumere il pericolo di fuga o di recidiva esclusivamente dalla gravità del reato, è legittimo valutare le modalità concrete della condotta e le circostanze che la caratterizzano per formulare una prognosi di reiterazione; l'attualità del pericolo può essere desunta dalle modalità della condotta anche se risalenti, purché concrete e significative.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che abilita la condanna alle spese processuali e la inflizione di somme alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per liquidare in favore della Cassa la somma di euro 3.000.

  • D.L. n. 137/2020 art. 23 co. 8 (richiamato procedimentalmente)

    Richiamato unicamente per la disciplina del contraddittorio scritto nel trattamento del ricorso (procedura prevista dal decreto-legge), non incide sulla valutazione di merito delle esigenze cautelari.

  • Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000 n. 186

    Richiamata a supporto del principio che giustifica la statuizione di condanna per inammissibilità del ricorso e la liquidazione di somme in favore della Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 5, n. 49038/2017; Sez. 2, n. 38299/2023; Sez. 3, n. 9041/2022)

    Precedenti che confermano il principio che la valutazione cautelare può tener conto delle modalità reali della condotta e delle circostanze, nonché della non confondibilità tra attualità delle esigenze cautelari e mera attualità delle condotte criminose; utili per sostenere la legittimità della misura adottata.

Massime di principio

  • Un appello del pubblico ministero è ammissibile anche se basa sul richiamo alle condotte inizialmente contestate, purché motivato con specificità sulle modalità della condotta e sulle ragioni che giustificano le esigenze cautelari.
  • Il pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.) può essere desunto non solo da precedenti penali o da atti recenti, ma anche dalle modalità organizzative e dal ruolo concreto assunto dall'indagato nell'ambito della condotta delittuosa.
  • L'assenza di precedenti penali o di un ruolo "primario" non esclude automaticamente l'applicazione di misure cautelari se emergono elementi che indicano un'inserzione stabile nell'organizzazione criminosa.
  • Elementi indiziari fattuali (contatti documentati via chat, identificazioni in flagranza/luoghi di compimento, collaborazioni fra prestanome e autori materiali) pesano significativamente nella prognosi di pericolosità e legittimano la misura preventiva.
  • Le differenziazioni tra posizioni dei coindagati sono lecite e richieste: il giudice deve valutare individualmente il contributo di ciascuno alle condotte e motivare diversamente decisioni contrapposte.
  • La mancata produzione di fatti nuovi da parte del ricorrente indebolisce la censura sull'ordinanza cautelare e favorisce l'inammissibilità del ricorso.
  • In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare il ricorrente alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), pertanto valutare il rischio economico prima di impugnare è prudente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.