Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 10107/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202410995

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto presidenziale di perenzione del ricorso amministrativo e, nel giudizio originario, ordinanza prefettizia in materia non specificata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’opponente ha impugnato il decreto presidenziale che aveva dichiarato perento il ricorso amministrativo, sostenendo che il termine annuale per il deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza non decorresse dal deposito del ricorso dinanzi al TAR, ma dal passaggio in giudicato della sentenza del Giudice di pace che aveva declinato la giurisdizione, ovvero dal deposito della relativa motivazione. Ha richiamato l’art. 11 c.p.a., ritenendo applicabile il termine perentorio di tre mesi per la riproposizione della domanda a seguito della declinatoria di giurisdizione, e ha dedotto che il ricorso amministrativo fosse stato incardinato prima che fosse disponibile la motivazione della sentenza del giudice ordinario. In via subordinata ha chiesto la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a. Il difensore ha ammesso l’omesso deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza entro l’anno dal deposito del ricorso davanti al TAR.

La decisione

Il TAR ha rigettato l’opposizione. Ha ritenuto non pertinente l’art. 11 c.p.a., poiché tale disposizione disciplina la traslatio iudicii orizzontale e la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda quando essa sia riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione; essa non esonera però la parte dall’atto di impulso necessario nel nuovo giudizio. La riproposizione davanti al giudice amministrativo apre infatti un nuovo processo, soggetto all’art. 71 c.p.a., che impone il deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza. Il termine annuale decorre dal deposito del ricorso amministrativo e non è sospeso né sostituito dal termine trimestrale previsto dall’art. 11 c.p.a. per la riproposizione della domanda dopo il passaggio in giudicato della sentenza declinatoria. L’omesso deposito dell’istanza determina oggettivamente la perenzione annuale ai sensi dell’art. 81 c.p.a., trattandosi di termine decadenziale e di un onere ineludibile, insensibile alle vicende soggettive della parte o del difensore. È stata inoltre respinta la richiesta di rimessione in termini per errore scusabile, non essendo emerse oggettive ragioni di incertezza interpretativa, contrasti giurisprudenziali rilevanti, gravi impedimenti di fatto o comportamenti equivoci dell’Amministrazione. L’opponente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 750,00 oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato

    La disposizione disciplina la traslatio iudicii orizzontale e consente la conservazione degli effetti della domanda mediante riproposizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria; non elimina tuttavia l’onere di impulso processuale previsto per il nuovo giudizio amministrativo.

  • art. 71 c.p.a.

    Nel nuovo giudizio amministrativo la parte deve depositare l’istanza di fissazione dell’udienza entro il termine previsto; tale adempimento decorre dal deposito del ricorso davanti al giudice amministrativo.

  • art. 81 c.p.a.

    L’omesso deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza nel termine annuale determina la perenzione del ricorso; il termine ha natura decadenziale e la perenzione consegue oggettivamente all’inattività processuale della parte.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini per errore scusabile è ammessa soltanto in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto, non essendo sufficiente un errore soggettivo della parte o del difensore.

  • art. 85, commi 4 e 5, c.p.a.

    L’opposizione al decreto di perenzione è decisa dal collegio; il rigetto comporta la condanna dell’opponente alle spese di lite.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    null

Massime di principio

  • La riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, conseguente a una sentenza declinatoria, apre un nuovo giudizio e richiede il compimento degli atti di impulso processuale previsti dal rito applicabile.
  • Il termine perentorio di tre mesi previsto dall’art. 11 c.p.a. per la riproposizione della domanda dopo il passaggio in giudicato della sentenza declinatoria tutela la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda, ma non sostituisce né sospende il termine per il deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza nel nuovo giudizio amministrativo.
  • Nel giudizio amministrativo il termine annuale per il deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza decorre dal deposito del ricorso davanti al TAR; la sua inosservanza determina la perenzione annuale ai sensi dell’art. 81 c.p.a.
  • La perenzione annuale deriva oggettivamente dalla mancata attività processuale della parte e non è esclusa dalle vicende personali del ricorrente o del difensore, in applicazione del principio di autoresponsabilità processuale.
  • La rimessione in termini per errore scusabile richiede oggettive ragioni di incertezza interpretativa o gravi impedimenti di fatto; non può fondarsi sul solo errore soggettivo della parte circa la decorrenza dei termini processuali.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.