Cassazione Penale, Ordinanza n. 03109/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva affermato la responsabilità per truffa, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di truffa. Con il primo motivo ha contestato l'affermazione di penale responsabilità, deducendo censure di merito sulla valutazione delle prove e chiedendo, in sostanza, una nuova lettura delle risultanze probatorie. Con il secondo motivo ha chiesto il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha però rilevato che il primo motivo mirava a una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità, mentre il secondo era inammissibile perché la questione non risultava previamente dedotta in appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Le doglianze proposte in cassazione devono essere state previamente dedotte come motivi di appello; in difetto, il motivo è inammissibile.
delitto di truffa
Il ricorso investe la conferma della responsabilità penale per truffa da parte del giudice di merito, senza che la Cassazione entri nel merito della ricostruzione fattuale.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o di diversa lettura delle prove, quando la censura si risolva in doglianze di merito già motivate e respinte dal giudice di appello.
- Le contestazioni che riguardano attendibilità, credibilità e peso probatorio degli elementi acquisiti attengono al giudizio di fatto e sono riservate al giudice di merito, salvo il limite della motivazione manifestamente illogica o giuridicamente viziata.
- La deduzione per la prima volta in cassazione del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è inammissibile se la relativa censura non è stata già devoluta al giudice di appello, poiché l'art. 606, comma 3, c.p.p. richiede la previa devoluzione del motivo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna della parte ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue quale effetto processuale della pronuncia.
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