Ordinanza n. 1206/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare relativa all'ammissione all'accoglienza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'accoglienza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato in sede cautelare l'ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado nei confronti del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma. Prima della camera di consiglio ha depositato una comunicazione della Prefettura di Roma con cui era stata disposta la sua accoglienza e il suo ingresso presso un centro di accoglienza straordinaria. Ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, rappresentando che era stato medio tempore ammesso al regime di accoglienza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preso atto che l'ammissione dell'appellante all'accoglienza aveva fatto venir meno l'interesse alla decisione dell'appello cautelare e ha pertanto dichiarato l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il fumus boni iuris o il periculum in mora. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della controversia. È stata confermata l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato ed è stato liquidato al difensore, per la fase di giudizio, l'importo di 1.500 euro.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla normativa europea in materia di protezione dei dati, la base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della persona interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali particolari e dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'appello cautelare diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more della decisione, l'amministrazione adotta un provvedimento o pone in essere un comportamento che soddisfa la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente, rendendo non più utile la pronuncia cautelare.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa cautelare esclude la necessità di esaminare il fumus boni iuris e il periculum in mora.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non impedisce al giudice di confermare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di liquidare il compenso al difensore per la fase processuale svolta.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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