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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20539/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (soggetto privato)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per l'anno d'imposta 2004, con contestazione di maggiori IVA, IRES e IRAP in relazione a una presunta frode carosello su acquisti intracomunitari, ritenuta dall'Ufficio idonea a giustificare anche recuperi di maggiori ricavi e l'applicazione degli studi di settore. La CTP aveva accolto il ricorso proposto dalla società, in persona del suo legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate ha appellato e poi proposto ricorso per cassazione con due motivi. Tuttavia, nel ricorso per cassazione la controparte è stata indicata come il legale rappresentante in proprio e non come legale rappresentante della società, e il ricorso è stato notificato a tale soggetto in proprio. Il controricorso è stato proposto dalla persona fisica così evocata, senza eccepire sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato d'ufficio che il giudizio di merito aveva visto come parte la società contribuente, in persona del suo legale rappresentante, mentre il ricorso per cassazione era stato proposto e notificato contro una persona diversa, indicata in proprio e non quale rappresentante della società. Secondo la giurisprudenza richiamata, il ricorso per cassazione contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel merito è inammissibile per difetto di rituale instaurazione del processo; tale vizio impedisce anche l'integrazione del contraddittorio. Le spese sono state compensate perché la decisione è dipesa da un rilievo officioso.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo indirettamente nel contesto tassonomico degli istituti, ma non applicato nel testo della decisione; non emerge una specifica interpretazione della norma nella sentenza.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere proposto nei confronti delle stesse parti che hanno partecipato al giudizio di merito; l'evocazione di un soggetto diverso determina inammissibilità per difetto di rituale instaurazione del contraddittorio.
  • Quando il ricorso è indirizzato contro un soggetto diverso dalla parte sostanziale e processuale del giudizio precedente, il vizio è radicale e impedisce l'integrazione del contraddittorio.
  • Il rilievo officioso di un vizio attinente alla corretta instaurazione del giudizio di cassazione può giustificare la compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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