Cassazione Penale, Ordinanza n. 05276/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Brescia, con ordinanza del 18 giugno 2024, ha revocato l'affidamento in prova ai servizi sociali con contestuale applicazione della detenzione domiciliare nei confronti di un condannato, valorizzando un fatto verificatosi il 4 aprile 2024 come indice della non idoneità della misura più ampia al reinserimento sociale. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostanzialmente chiedendo una diversa valutazione del fatto posto a base della modifica del regime esecutivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto diretti a ottenere una diversa ricostruzione e valutazione del fatto posto a base della revoca dell'affidamento in prova. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è dovuta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui determinata in euro 3.000.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito dedurre censure che mirino esclusivamente a ottenere una diversa valutazione del fatto o un diverso apprezzamento del materiale posto a base della decisione impugnata.
- La violazione di legge e il vizio di motivazione, quando prospettati in modo da sollecitare una rivalutazione del merito, esulano dal perimetro del controllo di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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