Cassazione Penale, Ordinanza n. 10711/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la sentenza di appello nella parte in cui aveva escluso la recidiva e determinato la pena in anni 5 di reclusione per il tentato omicidio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva escluso la recidiva e rideterminato la pena in anni 5 di reclusione per il reato di cui agli artt. 56 e 575 c.p. Nel ricorso si erano articolati tre motivi: il primo, a firma di un difensore, denunciava vizio di motivazione sulla valutazione delle prove poste a base dell'affermazione di responsabilità; il terzo, sempre a firma dello stesso difensore, contestava la qualificazione giuridica del fatto sostenendo l'inidoneità dell'azione a cagionare l'evento morte; il secondo motivo, comune ai difensori, lamentava la mancata riduzione delle già concesse attenuanti generiche nella misura massima di un terzo e il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi sulla responsabilità e sulla qualificazione giuridica manifestamente infondati perché l'imputato aveva rinunciato in appello ai motivi attinenti al merito, con conseguente preclusione del relativo tema in sede di legittimità. Ha poi ritenuto inammissibile il motivo sulle attenuanti generiche e sulla provocazione: quanto alle generiche, perché il giudice non è tenuto a dare analitica confutazione di tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa, essendo sufficiente una motivazione complessiva sulla congruità del trattamento sanzionatorio; quanto alla provocazione, perché la relativa richiesta non era stata avanzata in sede di merito ed era quindi preclusa.
Norme richiamate
Richiamati come base normativa della contestazione per tentato omicidio; la decisione non interviene sul merito della qualificazione per effetto della rinuncia ai motivi di appello sul punto.
art. 27 Cost.
Usato come parametro per affermare che la valutazione delle attenuanti generiche può essere sorretta da una motivazione complessiva sul trattamento sanzionatorio, in funzione delle esigenze di individualizzazione della pena.
Massime di principio
- La rinuncia in appello ai motivi attinenti alla responsabilità o alla qualificazione giuridica del fatto preclude in sede di legittimità la riproposizione di censure su tali punti.
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a contestare la valutazione del compendio probatorio su questioni già definitivamente precluse dal giudicato interno formatosi per effetto della rinuncia ai motivi di merito.
- Il giudice non è tenuto a prendere in considerazione in modo espresso e analitico tutti gli elementi favorevoli allegati dalla difesa ai fini delle attenuanti generiche; è sufficiente che, richiamando gli elementi di maggior rilievo sfavorevoli, motivi complessivamente sulla congruità del trattamento sanzionatorio e sulla personalizzazione della pena.
- La richiesta dell'attenuante della provocazione è preclusa in cassazione se non è stata previamente formulata in sede di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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