Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 02530/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il soggetto condannato ha impugnato personalmente davanti alla Corte di cassazione l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Cagliari che aveva rigettato la domanda di affidamento in prova al servizio sociale. La censura non è esaminata nel merito, perché il ricorso è stato proposto direttamente dalla parte interessata e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte rileva che, per i provvedimenti successivi al 3 agosto 2017, la legge n. 103 del 2017 ha escluso la possibilità per imputato e condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione, imponendo la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore cassazionista, a pena di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso erano successivi all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 e che il ricorso era stato proposto personalmente dal condannato, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non essendo esclusi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    viene richiamato per affermare che, dopo la riforma del 2017, il condannato non può più proporre personalmente ricorso per cassazione

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    richiede che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    costituisce la base normativa per dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto personalmente in violazione del nuovo regime

  • legge n. 103 del 2017

    ha eliminato la facoltà dell'imputato e del condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione, per i provvedimenti successivi alla sua entrata in vigore

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    viene richiamata in relazione alla possibilità di applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando non siano esclusi profili di colpa

  • Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello

    precedente di legittimità richiamato per ribadire che il ricorso personale è ormai inammissibile nei casi disciplinati dalla riforma

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, l'imputato o il condannato non possono proporre personalmente ricorso per cassazione contro provvedimenti successivi al 3 agosto 2017; l'impugnazione deve essere sottoscritta da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore iscritto all'albo speciale determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e può giustificare la condanna alla sanzione in favore della Cassa delle ammende quando non siano esclusi profili di colpa.
  • In sede di legittimità, quando il motivo di impugnazione è precluso da un vizio originario di proponibilità/sottoscrizione, la Corte non entra nel merito della domanda sostanziale oggetto del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.