Cassazione Penale, Ordinanza n. 02530/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il soggetto condannato ha impugnato personalmente davanti alla Corte di cassazione l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Cagliari che aveva rigettato la domanda di affidamento in prova al servizio sociale. La censura non è esaminata nel merito, perché il ricorso è stato proposto direttamente dalla parte interessata e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte rileva che, per i provvedimenti successivi al 3 agosto 2017, la legge n. 103 del 2017 ha escluso la possibilità per imputato e condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione, imponendo la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore cassazionista, a pena di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso erano successivi all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 e che il ricorso era stato proposto personalmente dal condannato, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non essendo esclusi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
viene richiamato per affermare che, dopo la riforma del 2017, il condannato non può più proporre personalmente ricorso per cassazione
richiede che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
costituisce la base normativa per dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto personalmente in violazione del nuovo regime
ha eliminato la facoltà dell'imputato e del condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione, per i provvedimenti successivi alla sua entrata in vigore
Corte cost. n. 186 del 2000
viene richiamata in relazione alla possibilità di applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando non siano esclusi profili di colpa
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello
precedente di legittimità richiamato per ribadire che il ricorso personale è ormai inammissibile nei casi disciplinati dalla riforma
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, l'imputato o il condannato non possono proporre personalmente ricorso per cassazione contro provvedimenti successivi al 3 agosto 2017; l'impugnazione deve essere sottoscritta da un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione del difensore iscritto all'albo speciale determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e può giustificare la condanna alla sanzione in favore della Cassa delle ammende quando non siano esclusi profili di colpa.
- In sede di legittimità, quando il motivo di impugnazione è precluso da un vizio originario di proponibilità/sottoscrizione, la Corte non entra nel merito della domanda sostanziale oggetto del provvedimento impugnato.
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