Cassazione Penale, Ordinanza n. 18334/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in sede di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena inflitta in primo grado sull'accordo delle parti. La censura, per come riassumibile dal testo, investiva la decisione resa in appello nonostante l'accordo intervenuto tra le parti, ma la Corte di cassazione rileva che le doglianze dedotte non rientrano tra i soli motivi ammessi in caso di sentenza ex art. 599-bis c.p.p.: non attengono infatti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, né a un contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo; inoltre risultano inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi sulla determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Richiama il principio per cui, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili in cassazione solo vizi inerenti alla formazione del consenso della parte, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra accordo e decisione; sono invece precluse le censure su motivi rinunciati, sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e sui meri vizi di quantificazione della pena, salvo che la pena sia illegale. Poiché nel caso concreto tali condizioni non ricorrono, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, come da dispositivo.
Norme richiamate
Disciplina il concordato in appello; il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ai sensi di tale norma è ammissibile solo per censure attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto all'accordo.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento di immediata evidenza non è deducibile nel ricorso avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., secondo il principio richiamato dalla Corte.
Non è citato espressamente nel testo, ma la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende deriva legalmente dall'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il controllo di legittimità è circoscritto ai vizi che incidono sulla validità del consenso prestato, sul consenso del pubblico ministero e sulla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le doglianze che ripropongono motivi ai quali la parte abbia rinunciato aderendo al concordato.
- Non è deducibile in cassazione, contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo i limiti specificamente riconosciuti dalla giurisprudenza richiamata.
- I vizi relativi alla pena sono scrutinabili solo quando la sanzione sia illegale, ossia fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; altrimenti il ricorso è inammissibile.
Come è indicizzato
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