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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11560/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza del 15/11/2024 della Corte d'assise d'appello di Venezia deducendo principalmente la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza: la Corte di rinvio, dopo aver escluso l'utilizzabilità di alcune dichiarazioni probatorie, ha ricostruito il "fine di profitto" diverso da quello indicato nell'editto di imputazione. In particolare l'accusa originaria contestava il profitto collegato a "ingenti somme versate dai lavoratori quale corrispettivo per la presunta regolarizzazione" e atti predisponenti all'ingresso; la sentenza di rinvio ha invece fondato la responsabilità sui vantaggi derivanti dallo sfruttamento del lavoro in nero dei lavoratori già entrati (ossia un'acquisizione di utilità successiva all'ingresso). I ricorrenti deducono altresì plurimi vizi di legge e di motivazione (erronea applicazione dell'art. 12 d.lgs. 286/98, violazioni degli artt. processuali inerenti la modifica dell'imputazione, omissioni nella valutazione dell'elemento soggettivo, travisamento di prove, questioni di prescrizione e di qualificazione giuridica dei fatti).

La decisione

La Corte Suprema di Cassazione ha accolto i ricorsi con riguardo alla violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza, ritenendo che la ricostruzione fatta dalla Corte di rinvio sia eterogenea rispetto all'imputazione originaria e abbia comportato una novazione che ha leso i diritti di difesa. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'assise di Venezia in diversa composizione, fornendo indicazioni ermeneutiche (sulla distinzione tra "fatto diverso" e "fatto nuovo", sull'obbligo di tutela del contraddittorio e sulle condizioni in cui la riqualificazione dei fatti può essere operata dal giudice).

Norme richiamate

  • art. 521, comma 2, cod. proc. pen.

    Obbligo per il giudice che accerti che "il fatto è diverso" rispetto alla contestazione iniziale di pronunciare ordinanza di trasmissione degli atti al Pubblico Ministero; la norma tutela il diritto di difesa e limita modifiche non preventivamente sottoposte al contraddittorio.

  • art. 518, cod. proc. pen.

    Disciplina il "fatto nuovo" emerso nel corso del processo e le forme necessarie per procedere; la Corte distingue tra "fatto nuovo" (autonomo) e "fatto diverso" (eterogeneo rispetto alla contestazione) e indica le procedure da seguire per garantire i diritti dell'imputato.

  • art. 10-bis d.lgs. n. 286/98

    Riferimento alla normativa penale sull'immigrazione che ha posto le condizioni per valutare l'utilizzabilità delle dichiarazioni di taluni stranieri indagati, con implicazioni sulla necessità di esame in contraddittorio.

  • art. 64 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla stretta connessione tra reati diversi (uso e valore probatorio di dichiarazioni), la Corte l'ha utilizzata per motivare l'inutilizzabilità di alcune dichiarazioni e la conseguente necessità di nuovo esame.

  • art. 12 d.lgs. 286/98

    Norma sull'immigrazione clandestina con prevedibili aggravanti; nel procedimento è stata discussa la qualificazione del "fine di profitto" (se costitutivo o aggravante) e quale condotta concreta integra la fattispecie rilevante (pagamenti per regolarizzazione vs sfruttamento lavoro in nero).

  • art. 6 CEDU (giurisprudenza Drassich)

    Principio del giusto processo che impone che l'imputato sia adeguatamente informato della natura dell'accusa; la Corte di Cassazione ricorda la giurisprudenza europea secondo cui la riqualificazione giudiziale non può ledere il diritto di difesa se non impedisce concretamente alla difesa di esercitarsi.

  • Direttiva 2012/13/UE, art. 6, par. 4 (richiamata dalla difesa)

    Citata dai ricorrenti con riferimento all'onere di comunicazione preventiva di una diversa qualificazione giuridica; la Corte valuta, alla luce della giurisprudenza UE, i limiti alla riqualificazione senza preventiva informazione.

  • artt. 516, 517, 522, 179, 129 cod. proc. pen. (richiamati)

    Norme processuali concernenti la forma e i limiti della contestazione, le modifiche dell'imputazione, le nullità e gli effetti sulla possibilità di esercitare la difesa; la Corte le utilizza per verificare la legittimità delle modifiche sostanziali fattuale/giuridiche intervenute nel corso del giudizio.

Massime di principio

  • Se la ricostruzione dei fatti operata dal giudice differisce materialmente dall'oggetto dell'imputazione (mutamento degli elementi costitutivi o del "fine" del reato) e ciò pregiudica la possibilità concreta di difesa, la decisione è annullabile: il giudice deve trasmettere gli atti al PM o procedere solo nei modi previsti dalla legge per nuove contestazioni.
  • Occorre distinguere sempre tra "fatto nuovo" (episodio autonomo sopravvenuto) e "fatto diverso" (elementi materiali difformi dalla contestazione): la prima ipotesi richiede il procedimento ordinario per le nuove contestazioni, la seconda impone specifiche garanzie a tutela dell'imputato.
  • La riqualificazione dei fatti operata dal giudice in sentenza è ammissibile solo se la nuova impostazione era ragionevolmente prevedibile durante il processo o se l'imputato ha avuto effettiva possibilità di discutere la nuova qualificazione; in caso contrario la riqualificazione può violare l'art. 6 CEDU e le norme processuali interne.
  • Quando il procedimento si fonda su dichiarazioni che poi risultano inutilizzabili, il giudice deve riconsiderare l'intero compendio probatorio e verificare se la prova residua è idonea a sostenere la stessa imputazione; la rielaborazione probatoria non può trasformare l'oggetto dell'accusa senza le garanzie procedurali previste.
  • Nelle fattispecie di favoreggiamento/immigrazione clandestina è essenziale che il "fine di profitto" e la modalità concreta (pagamenti per ingresso vs sfruttamento del lavoro dopo l'ingresso) siano chiaramente indicati nell'imputazione perché rappresentano profili distintivi che incidono sulla qualificazione giuridica e sulle aggravanti.

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