Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24485/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la conferma della condanna per truffa: 1) violazione di norme processuali (art. 606 lett. c) c.p.p.) per mancata notificazione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e del decreto di citazione a giudizio (art. 552 c.p.p.), con la conseguente asserita mancata conoscenza del giudizio di primo grado; 2) manifesta contraddittorietà della motivazione (artt. 192, 530, 533 c.p.p.), sostenendo che la Corte d'appello ha fondato la responsabilità sulle dichiarazioni della parte offesa ritenute inattendibili per conflitto di interessi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'imputato avesse eletto domicilio durante le indagini e non abbia comunicato il sopravvenuto stato di detenzione; pertanto le notifiche eseguite al domicilio eletto erano legittime e l'onere di comunicare il trasferimento era a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 161 c.p.p. Anche se vi fosse stata una nullità relativa del decreto di citazione, questa sarebbe sanabile secondo la giurisprudenza consolidata e peraltro non era stata tempestivamente eccepita in sede di merito. Il motivo sulla motivazione è stato ritenuto generico e non confrontato con le argomentazioni della Corte d'appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 convertito nella L. 176/2020

    norma richiamata per giustificare il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; il Collegio l'ha menzionata come regola procedurale applicabile al rito di cassazione

  • art. 606, lett. c) cod. proc. pen.

    norma che individua il vizio dedotto (violazione di legge processuale) quale motivo di ricorso; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    riguarda l'avviso di conclusione indagini: il ricorrente lamentava la mancata notificazione ma la Corte ha ritenuto valida la notifica al domicilio eletto dall'imputato

  • art. 552 cod. proc. pen.

    disciplinante la citazione a giudizio: il ricorrente denunciava la mancata notifica del decreto di citazione ma la Corte ha ritenuto che eventuali vizi fossero sanati e non rilevati nei termini

  • art. 185 cod. proc. pen.

    richiamato dal ricorrente nel motivo, la Corte non ha ritenuto fondato il rilievo collegato a questa norma (prescrizioni sulle notificazioni)

  • art. 161 cod. proc. pen.

    la Corte ha richiamato l'onere dell'imputato di comunicare il trasferimento di domicilio e lo stato di detenzione; la mancata comunicazione legittima le notifiche al domicilio eletto

  • art. 179 cod. proc. pen.

    richiamata nella distinzione tra nullità assolute (solo quando la notificazione è omessa o incapace di creare conoscenza) e violazioni formali suscettibili di sanatoria

  • art. 184 cod. proc. pen.

    norma di sanatoria speciale per nullità relative della notificazione; la Corte ha osservato che molte nullità delle notificazioni rientrano in questa disciplina e possono essere sanate

  • art. 183 cod. proc. pen.

    richiamata come fonte delle sanatorie generali applicabili alle nullità processuali intermedie

  • art. 182 cod. proc. pen.

    richiamata con riferimento alle regole di deducibilità delle nullità processuali (necessità di farle valere nei termini e modi previsti)

  • art. 180 cod. proc. pen.

    menzionata con riferimento ai termini di rilevabilità delle nullità; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse rispettato i termini per sollevare eccezioni

  • artt. 192, 530, 533 cod. proc. pen.

    norme relative alla valutazione della prova e ai requisiti motivazionali; il ricorso che denunciava contraddittorietà è stato ritenuto generico e carente nel confronto con la motivazione della Corte d'appello

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio effettuata dall'imputato rimane efficace fino a diversa comunicazione: se l'imputato viene successivamente ristretto e non informa l'autorità del nuovo luogo, le notifiche eseguite al domicilio eletto sono valide.
  • Le nullità relative nelle notificazioni (diverse dalla ipotesi di totale mancata conoscenza) sono frequentemente sanabili (art. 184 c.p.p.) e vanno dedotte tempestivamente nei gradi di merito: l'omissione di eccezioni comporta la perdita della possibilità di farle valere in cassazione.
  • Per contestare efficacemente la regolarità di una notifica occorre dimostrare l'inaffidabilità concreta della procedura o la mancata conoscenza dell'atto; argomentazioni generiche non sono sufficienti.
  • Quando si impugna la motivazione di merito per contraddittorietà, il ricorrente deve confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni del giudice: la mera affermazione di inattendibilità di una prova senza analisi comparata è inammissibile.
  • In sede di impugnazione è essenziale rispettare i termini e le forme processuali per la deduzione delle nullità: molte nullità 'intermedie' sono soggette a sanatoria e a regole di deducibilità
  • La prospettazione di errori di diritto formali va ancorata a fatti precisi e a norme specifiche; la Corte di Cassazione respinge i ricorsi manifestamente infondati o genericamente formulati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.