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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1327/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per tentato furto aggravato (violenza sulle cose per rimozione delle placche antitaccheggio), articolando due motivi: (1) vizio di motivazione per mancata esclusione dell'aggravante, sostenendo che le prove orali non dimostrerebbero che fosse la stessa imputata ad aver staccato le placche, e che la motivazione avrebbe invertito l'onere della prova e si sarebbe fondata su un solo indizio; (2) violazione di legge per presunta inversione dell'onere della prova e violazione del principio del ragionevole dubbio, per aver trattato come congetturale la prospettazione difensiva invece di riconoscere il difetto di prova.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato (definito infondato, al limite dell'inammissibilità). La Corte di cassazione ha ritenuto che l'ipotesi alternativa proposta dalla difesa fosse meramente congetturale e non fondata su elementi concreti acquisiti nel processo; non è emerso alcun travisamento della prova né una manifest illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. Conseguentemente è stato confermato l'esito processuale sostanziale (responsabilità e aggravante) e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma procedurale richiamata in relazione alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale presentata in Cassazione; attiene alle facoltà di intervento e deduzioni davanti alla Corte.

  • d. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Richiamato quale limite formale entro il quale sono esposti i motivi di ricorso in cassazione (limiti di rappresentazione dei motivi).

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Previsione che consente la censura per manifesta illogicità della motivazione; la Corte ricorda che tale vizio è ravvisabile solo se l'alternativa proposta è inconfutabile e fondata su elementi processuali concreti, non su mere ipotesi.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla ricorrente.

  • Cass. pen., Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019 (richiamata)

    Giurisprudenza richiamata che chiarisce il principio secondo cui l'ipotesi alternativa difensiva deve essere 'inconfutabile' e fondata su elementi processuali, non meramente congetturale.

  • Cass. pen., Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021 (richiamata)

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale sul concetto di dubbio 'ragionevole' che deve trovare conforto nella logica e negli elementi di fatto concreti.

  • Cass. pen., Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016 (Musa) (richiamata)

    Definizione di 'travisamento della prova' come utilizzo di informazione inesistente o omissione di valutazione di prova decisiva; la Corte ha ritenuto che nel caso in esame non sussistesse tale travisamento.

Massime di principio

  • Per ottenere l'annullamento per manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) l'imputato deve proporre una ricostruzione alternativa dei fatti inconfutabile e basata su elementi concreti del processo; ipotesi meramente plausibili o congetturali non sono sufficienti.
  • L'onere della prova rimane in capo all'accusa: il semplice dubbio difensivo, se non sorretto da elementi probatori concreti, non comporta lo spostamento dell'onere probatorio e non soddisfa il canone del ragionevole dubbio.
  • Per configurare un 'travisamento della prova' è necessario che venga dimostrata l'utilizzazione di informazioni inesistenti o l'omissione della valutazione di prove decisive nell'apparato motivazionale; omissioni o valutazioni discutibili non sempre configurano travisamento.
  • Quando l'aggravante è fondata su elementi di fatto (es. danno ai beni per rimozione di placche), il giudice può ritenere dimostrata l'aggravante anche per valutazione logica e unitaria degli elementi probatori, purché non si basi su congetture isolate.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la concretezza e la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso.

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