Cassazione Penale, Ordinanza n. 17750/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale aveva applicato, su richiesta dell'imputato e con il consenso del pubblico ministero, la pena di un anno e quattro mesi di reclusione per furto aggravato ai sensi dell'art. 444 c.p.p. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine sia all'affermazione di responsabilità sia al trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che, dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, la sentenza di patteggiamento è impugnabile per cassazione soltanto per specifici vizi tassativi, tra cui non rientra il difetto o l'insufficienza di motivazione sulla responsabilità o sulla pena.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo non consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre precisato che, per tale tipo di inammissibilità, l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. consente la declaratoria de plano, senza formalità di procedura e senza fissazione dell'udienza camerale con contraddittorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, base procedurale della decisione impugnata.
La sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per vizi tassativi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica e illegalità della pena; non è deducibile il vizio di motivazione sulla responsabilità o sul trattamento sanzionatorio.
In caso di inammissibilità del ricorso avverso sentenza di patteggiamento, la Corte può dichiararla senza formalità di procedura, con ordinanza de plano.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Ha introdotto le preclusioni e la semplificazione procedurale richiamate dagli artt. 448, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi espressamente previsti dalla legge; ogni doglianza diversa è inammissibile.
- Nel patteggiamento non è deducibile il vizio di motivazione relativo all'affermazione di responsabilità o al trattamento sanzionatorio, poiché il controllo di legittimità è limitato ai soli profili tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Quando il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è inammissibile per violazione dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la Corte può dichiararlo de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., senza instaurare il contraddittorio camerale.
- La declaratoria di inammissibilità comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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