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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33942/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi fossero diretti unicamente contro il trattamento sanzionatorio e quindi non deducibili in cassazione nei termini prospettati. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Dalla parte finale del provvedimento emerge che il ricorso riguardava esclusivamente il trattamento punitivo: il ricorrente contestava la misura della pena, la riduzione concessa per le circostanze attenuanti generiche e il giudizio prognostico espresso dal giudice di merito nel rigettare la richiesta di sostituzione della pena detentiva irrogata. La Corte rileva che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e da adeguato esame delle deduzioni difensive; perciò le censure miravano in sostanza a una nuova valutazione di merito non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche previste dalla norma, incluse le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella sola contestazione del trattamento sanzionatorio, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, non illogica e abbia esaminato le deduzioni difensive.
  • La riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche e il giudizio prognostico sulla sostituibilità della pena rientrano nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e possono essere censurati in cassazione solo per vizi motivazionali effettivi e non apparenti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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