Cassazione Penale, Ordinanza n. 20465/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di merito, che aveva confermato la responsabilità dell'imputato e il relativo trattamento sanzionatorio, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado. Con il primo motivo ha denunciato il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale; la Corte di cassazione ha rilevato che la censura era formulata in modo generico, priva delle specifiche ragioni di diritto e dei dati fattuali richiesti, e sostanzialmente diretta a sollecitare una diversa lettura del merito. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti contestate; anche tale doglianza è stata ritenuta inammissibile perché attinente al trattamento sanzionatorio, già motivato in modo sufficiente e non illogico dalla Corte territoriale, che aveva valorizzato il riconoscimento benevolo delle attenuanti nonostante i numerosi precedenti penali dell'imputato.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche possono essere riconosciute anche in presenza di precedenti penali, ma il giudizio sulla loro eventuale prevalenza sulle aggravanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, se sorretta da motivazione sufficiente e non illogica.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le doglianze che si limitano a contestare genericamente la motivazione della sentenza impugnata senza indicare specifiche ragioni di diritto e precisi dati fattuali, soprattutto quando la censura mira in realtà a una rivalutazione del merito.
- La critica alla valutazione di responsabilità penale è inammissibile se si risolve in deduzioni meramente fattuali e non denuncia un effettivo vizio logico-giuridico della motivazione.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio, comprese quelle relative alle attenuanti generiche e al loro rapporto con le aggravanti, non sono ammissibili in cassazione quando la decisione di merito risulti sorretta da motivazione congrua, sufficiente e non manifestamente illogica.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non impone automaticamente un giudizio di prevalenza sulle aggravanti, spettando al giudice di merito una valutazione discrezionale da motivare in modo adeguato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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