Cassazione Penale, Sentenza n. 48351/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello per due motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata riqualificazione del fatto in tentativo di furto (artt. 56 e 624 c.p.), sostenendo che la sorveglianza continuativa del personale di vigilanza avrebbe impedito l'autonoma disponibilità della refurtiva; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della circostanza aggravante del mezzo fraudolento (art. 625, n.2 c.p.), sostenendo che l'uso della borsa schermata non fosse funzionale ad eludere dispositivi antitaccheggio inesistenti nei locali, dunque non configurante il mezzo fraudolento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha respinto le doglianze come manifestamente infondate. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che, poiché gli imputati erano usciti dal negozio e si erano spostati fino al parcheggio, vi era stato un 'distacco materiale' e una autonoma, anche se temporanea, disponibilità della refurtiva, configurando furto consumato (art. 624 c.p.). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e ha richiamato la giurisprudenza che interpreta la circostanza aggravante del mezzo fraudolento come volta a punire chi usa stratagemmi per aggredire il patrimonio altrui; è irrilevante che non siano stati dimostrati specifici dispositivi antitaccheggio nel locale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende. La precedente pronuncia di merito (Corte d'appello: 6 mesi di reclusione e €120 di multa per ciascuno) è rimasta efficace in quanto il ricorso non ha ottenuto accoglimento.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla concorso di persone nel reato; i ricorrenti sono stati ritenuti responsabili in concorso per il furto.
Definisce il furto; la Corte interpreta la consumazione del furto nel senso che è sufficiente la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva anche se temporanea e anteriore all'allontanamento dal luogo della sottrazione.
art. 625, primo comma, n.2 cod. pen.
Circostanza aggravante per l'uso di mezzo fraudolento; la Corte la interpreta come applicabile quando il reo usa stratagemmi o predisposizioni per aggredire più efficacemente il patrimonio altrui, indipendentemente dall'effettiva presenza di specifici dispositivi antitaccheggio nel luogo derubato.
Regola il tentativo; la Corte conferma che per escludere la consumazione in favore del tentativo occorre dimostrare che non sia mai sorta l'autonoma disponibilità della res furtiva.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 (conv. L. 18/12/2020, n.176)
Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; richiede l'invio delle conclusioni al Collegio.
Massime di principio
- La distinzione tra furto consumato e tentativo si fonda sulla sussistenza di una piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva anche se temporanea: l'allontanamento dal locale fino al parcheggio con la merce rende probabile la consumazione.
- La circostanza aggravante del 'mezzo fraudolento' è valutata in base alla presenza di uno stratagemma volto ad aggredire più efficacemente il patrimonio altrui; non è necessario dimostrare la presenza di dispositivi antitaccheggio per escludere l'aggravante.
- Le doglianze generiche o fondate su ipotesi non provate sono destinate a non superare l'esame della Cassazione; il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito.
- Atti successivi alla sottrazione volti a consolidare lo spossessamento (es. allontanarsi con la refurtiva, usare accorgimenti per occultarla) possono integrare la funzione del mezzo fraudolento e rafforzare la tesi della consumazione del furto.
- Per evitare l'inammissibilità o il rigetto, la difesa deve dimostrare in modo concreto e confrontarsi specificamente con le ragioni poste a fondamento della decisione di merito (es. prove che escludano il 'distacco materiale' o che dimostrino l'assenza di qualsiasi funzione fraudolenta nell'accorgimento adottato).
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