Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3119/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nell’ambito di una procedura concorsuale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le candidate hanno proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare. Il testo non specifica il contenuto della questione di diritto dedotta né i singoli motivi di impugnazione. Il Ministero della Giustizia ha sollevato questioni di rito, esaminate dal Consiglio di Stato senza definirle espressamente.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto che, a prescindere dalle questioni di rito sollevate dall’Amministrazione, la questione di diritto prospettata dalle appellanti non apparisse prima facie assistita dal fumus boni iuris. Ha inoltre rilevato la manifesta insussistenza del periculum in mora, poiché, alla data di notificazione dell’appello cautelare, la procedura concorsuale era già stata espletata e risultava pubblicata la graduatoria provvisoria. Le appellanti sono state condannate in solido? Il testo non precisa la solidarietà; alle spese di lite, liquidate in euro 2.000.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare avverso l’ordinanza cautelare del TAR.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello cautelare, il rigetto può essere fondato sulla manifesta insussistenza del periculum in mora, anche quando la questione di diritto dedotta non sia prima facie assistita dal fumus boni iuris.
  • Il periculum in mora è manifestamente insussistente quando, al momento della notificazione dell’appello cautelare, la procedura amministrativa cui si riferisce la domanda cautelare risulta già espletata e la relativa graduatoria provvisoria è stata pubblicata.
  • L’esaurimento della procedura concorsuale e la pubblicazione della graduatoria provvisoria possono rendere inidonea la tutela cautelare richiesta, in quanto non risulta più attuale il rischio di un pregiudizio cautelabile nei termini prospettati.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.