Cassazione Penale, Ordinanza n. 08115/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, definito il procedimento con applicazione della pena su richiesta delle parti davanti al giudice dell'udienza preliminare, è stato condannato alla pena finale di anni cinque di reclusione ed euro 4.000 di multa per cinque episodi di furto in abitazione pluriaggravato. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione: ha sostenuto che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente spiegato né perché non fosse possibile una immediata declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p., né perché dovesse ritenersi accertata la responsabilità penale dell'imputato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e privo di specificità, poiché non indicava elementi di fatto acquisiti agli atti e trascurati o mal valutati. Quanto all'art. 129 c.p.p., ha osservato che, nel patteggiamento, è sufficiente una motivazione anche implicita sull'assenza di cause di proscioglimento, salvo che dagli atti o dalle deduzioni emergano elementi concreti e immediatamente evidenti di non punibilità, circostanza non prospettata nel caso di specie. Parimenti, ha ritenuto adeguata la motivazione sulla responsabilità, in quanto il giudice si era limitato ad aderire all'accordo tra le parti, verificandone la correttezza sulla base del compendio probatorio e la congruità del trattamento sanzionatorio proposto. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel giudizio di patteggiamento il giudice deve escludere le cause di proscioglimento; la motivazione specifica è necessaria solo se dagli atti emergono elementi concreti e immediatamente evidenti di non punibilità, altrimenti è sufficiente anche una motivazione implicita sull'esito negativo del controllo.
Massime di principio
- Nel patteggiamento, il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza è limitato: il ricorso per vizio di motivazione è scrutinabile solo se dal testo della decisione emergano in modo evidente cause di non punibilità non considerate.
- La deduzione di un vizio di motivazione deve essere specifica: è inammissibile il motivo che non indichi elementi già acquisiti agli atti e asseritamente trascurati o mal valutati dal giudice di merito.
- Quando la sentenza applica la pena concordata tra le parti e dà atto, anche implicitamente, della verifica negativa ex art. 129 c.p.p., non è richiesta una motivazione analitica se non vi sono elementi concreti che facciano emergere una causa di proscioglimento.
- Nel rito di applicazione della pena su richiesta, l'adesione del giudice all'accordo delle parti, accompagnata dalla verifica della correttezza della qualificazione giuridica e della congruità del trattamento sanzionatorio, è sufficiente a sorreggere la decisione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08046/2026 del 02/03/2026
- ordinanza_penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08048/2026 del 02/03/2026
- ordinanza_penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08050/2026 del 02/03/2026
- ordinanza_penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08052/2026 del 02/03/2026
- ordinanza_penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08053/2026 del 02/03/2026
- ordinanza_penale · 2 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08056/2026 del 02/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →