Sentenza n. 2761/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 2056/2025 pubblicata il 15.03.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 18263/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero ad accreditare sulla carta elettronica del docente euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici indicati per ogni ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza n. 2056/2025 del Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, resa nel giudizio R.G. n. 18263/2024. La sentenza, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, aveva imposto al Ministero di mettere a disposizione di ciascuna ricorrente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, euro 500,00 per gli anni scolastici specificamente indicati nel titolo esecutivo. Le ricorrenti hanno chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il giudice rileva inoltre il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che il titolo giudiziale fosse passato in giudicato, fosse stato notificato in forma esecutiva e non fosse stato eseguito dall'amministrazione, nonostante il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, provvedendo anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, oltre interessi legali dalla notificazione fino all'integrale soddisfo. Ha accolto la richiesta di nomina del commissario ad acta, individuandolo nel Dirigente Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, che dovrà insediarsi su istanza delle ricorrenti e assicurare l'esecuzione nei successivi trenta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione consente, unitamente alla mancata esecuzione del giudicato, di ordinare all'amministrazione l'adempimento e di predisporre la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, è stato notificato in forma esecutiva, il termine legalmente previsto per l'adempimento è decorso e l'amministrazione è rimasta inadempiente.
- In presenza di mancata esecuzione del giudicato da parte di un'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine perentorio per l'adempimento e contestualmente nominare un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di persistente inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, individuando l'organo amministrativo competente e prevedendo la facoltà di delega, senza necessità di attendere un ulteriore giudizio sull'inadempimento.
- L'ordine di ottemperanza può comprendere anche l'obbligo dell'amministrazione di corrispondere le spese del giudizio di ottemperanza, con gli interessi legali decorrenti dalla notificazione della relativa sentenza fino all'integrale soddisfazione.
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