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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30383/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per mancanza di difensore abilitato e ha disposto la dichiarazione di inammissibilita' con trattazione camerale non partecipata, mediante ordinanza ex art. 610, comma 5-bis c.p.p. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione personalmente, senza essere assistiti da un difensore abilitato al patrocinio presso la Corte di cassazione. La questione rilevata è la mancata rappresentanza tecnica in Cassazione, in contrasto con la modifica normativa (art. 613 c.p.p. come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103/2017) che vieta all'imputato di proporre personalmente ricorso in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 613 cod. proc. pen. (modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103/2017)

    La norma, come interpretata dalla Corte, esclude la possibilita' per l'imputato di proporre personalmente ricorso in cassazione, imponendo la rappresentanza tecnica da parte di un difensore abilitato; il requisito e' inderogabile per la validita' del ricorso.

  • art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

    La disposizione consente la trattazione camerale non partecipata e l'adozione di un'ordinanza per dichiarare l'inammissibilita' del ricorso, procedura applicata nel caso in esame.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze economiche dell'inammissibilita' del ricorso, ossia la condanna al pagamento delle spese processuali e l'obbligo di versare una somma alla cassa delle ammende, quantificata nel caso in euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Dopo la modifica del 2017 all'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione proposto dall'imputato deve essere sempre sottoscritto e depositato da un difensore abilitato al patrocinio presso la Corte di cassazione; la mancanza di tale rappresentanza rende il ricorso inammissibile.
  • L'inammissibilita' per assenza di difensore puo' essere dichiarata con procedura camerale e ordinanza ex art. 610, comma 5-bis, senza formalita' di rito e senza udienza pubblica.
  • La dichiarazione di inammissibilita' comporta conseguenze economiche: spese processuali a carico del ricorrente e sanzione alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto, la presentazione personale del ricorso espone a esborsi significativi.
  • In situazioni analoghe, prima di proporre ricorso in cassazione e' necessario incaricare un difensore abilitato (anche avvalendosi del patrocinio a spese dello Stato se sussistono i requisiti), curando la tempestiva nomina e la regolare procura per evitare inammissibilita'.
  • La regola della rappresentanza tecnica si applica in via generale a tutte le fattispecie di ricorso per cassazione proposte dall'imputato o da altri soggetti processuali; non e' ammessa la difesa personale in Cassazione.

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