Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33753/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Nel giudizio di cassazione volto a correggere un preteso errore materiale contenuto nella sentenza n. 18609/2011, il difensore delle parti vittoriose nel giudizio originario ha dedotto che nel dispositivo di quella pronuncia, dopo la condanna della Presidenza del Consiglio al pagamento delle spese processuali, erano state omesse le parole relative alla distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio definito con la sentenza da correggere risultava infatti la specifica richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore. L'istanza chiedeva quindi la correzione del dispositivo ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., per integrare la statuizione sulle spese con l'espressa distrazione in favore dell'avvocato antistatario.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'omissione della formula di distrazione delle spese nel dispositivo della sentenza n. 18609/2011 integrasse una mera svista materiale, emendabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale. Ha quindi disposto la correzione del dispositivo, aggiungendo alla condanna alle spese le parole "da distrarsi in favore dell'avvocato" secondo quanto richiesto dall'istante. La correzione è stata quindi accolta e il dispositivo emendato in conformità alla domanda di distrazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 391 bis c.p.c.

    La correzione dell'omissione relativa alla distrazione delle spese è ammissibile quando la mancata indicazione dipenda da mera svista materiale del giudice e la relativa richiesta risulti formulata.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, quando risulti dagli atti la relativa istanza del procuratore antistatario, costituisce una mera omissione materiale emendabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale.
  • Il rimedio di correzione ex art. 391 bis c.p.c. è utilizzabile anche per integrare il dispositivo della sentenza di cassazione con la formula di distrazione delle spese, se l'omissione non dipende da un deliberato contenuto decisorio ma da una svista.
  • La verifica decisiva, ai fini dell'ammissibilità della correzione, è l'esistenza agli atti della richiesta di distrazione e l'assenza di elementi interpretativi contrari che facciano ritenere voluta l'omissione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.