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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19978/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal GIP per il concorso nei delitti di ricettazione di veicoli (capi 19, 20 e 31). Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione riguardo alla valutazione del pericolo di inquinamento probatorio, lamentando che la valutazione non fosse individualizzata ma riferita genericamente agli indagati; 2) nullità dell'ordinanza per mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo di garanzia previsto dall'art. 291, comma 1-quater c.p.p.; 3) illegittima integrazione della motivazione da parte del Tribunale e violazione dei principi della giurisprudenza di legittimità.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i rilievi del ricorrente: a) l'obbligo dell'interrogatorio preventivo di cui all'art. 291, comma 1-quater c.p.p. è escluso quando sussistono esigenze cautelari ostative (come il pericolo di inquinamento probatorio o di fuga) ai sensi dell'art. 274, comma 1, lettere a) e b); b) il ricorrente non ha dimostrato l'interesse concreto all'eccezione di nullità richiesto dall'art. 182 c.p.p. né ha indicato gli effetti concreti della presunta violazione sulle prerogative difensive, come richiesto dalla giurisprudenza; c) la critica alla mancata individualizzazione del pericolo di inquinamento è inammissibile perché la motivazione del Tribunale ha illustrato il quadro indiziario collettivo e la comune dedizione degli indagati, da cui risulta la probabilità che atti di inquinamento potessero essere posti in essere anche autonomamente da più coindagati; d) l'integrazione motivazionale effettuata dal Tribunale è legittima nel sindacato del riesame e ha sanato eventuali carenze del provvedimento impugnato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    «fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale»

    L'obbligo di interrogatorio preventivo sussiste in via ordinaria ma viene escluso quando ricorra una esigenza cautelare ostativa (pericolo di inquinamento probatorio, pericolo di fuga, o altri casi tassativamente indicati).

  • art. 274, comma 1, cod. proc. pen. (lett. a) e b))

    Il pericolo di inquinamento probatorio e il pericolo di fuga sono esigenze cautelari ostative che rendono superfluo l'interrogatorio preventivo; il pericolo di inquinamento deve risultare concreto e attuale (non meramente ipotetico).

  • art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Prevede la sanzione di nullità dell'ordinanza cautelare non preceduta dall'interrogatorio preventivo quando l'obbligo era invece inderogabile; la portata della nullità è comunque temperata dall'eccezione d'interesse prevista dall'art.182 c.p.p.

  • art. 182, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    L'eccezione di nullità non è rilevabile da chi non ha interesse all'osservanza della norma violata; il ricorrente ha l'onere di mostrare l'interesse concreto, attuale e verificabile e gli effetti della violazione sulle prerogative difensive.

  • art. 294, cod. proc. pen.

    Regola l'interrogatorio postumo di garanzia che può eseguirsi successivamente all'esecuzione della misura; la facoltà dell'indagato di avvalersi della non risposta può incidere sul potere di eccepire la nullità per mancato interrogatorio preventivo.

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Nel sindacato sul provvedimento cautelare di merito il giudice del riesame può effettuare una verifica ex post e integrare o completare la motivazione del provvedimento impugnato, sanando eventuali carenze argomentative.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso per cassazione in materia penale.

  • art. 289, comma 2, art. 64 e 65, art. 407 comma 2 lett. a), art. 362 comma 1-ter, cod. proc. pen. (richiamati)

    Richiamati nella disciplina procedurale collegata all'interrogatorio e alle ipotesi ostative; indicano modalità e casi in cui l'interrogatorio o l'applicazione di misure segue regole particolari.

Massime di principio

  • L'interrogatorio preventivo (art. 291 c.p.p.) è obbligatorio prima di disporre una misura cautelare salvo che ricorra una esigenza cautelare ostativa (pericolo di inquinamento probatorio, pericolo di fuga, ecc.): in presenza di tali esigenze l'ordinanza che non lo contiene non è automaticamente nulla.
  • Per eccepire la nullità per mancato interrogatorio preventivo il difensore deve provare un interesse concreto, attuale e verificabile all'osservanza della norma e dimostrare gli effetti concreti della violazione sulle prerogative difensive; non basta un danno astratto o la semplice affermazione che la nullità comporterebbe la caducazione della misura.
  • Il pericolo di inquinamento probatorio deve essere valutato come concreto e attuale; può essere riferito anche alle condotte di coindagati quando emerga un interesse comune e uno schema partecipativo tale da rendere probabili atti di inquinamento posti in essere da più soggetti (ma la difesa dovrebbe cercare di individualizzare le posizioni quando possibile).
  • Il tribunale del riesame può integrare o completare la motivazione del provvedimento impugnato: l'integrazione è lecita se mira a sanare carenze argomentative e rispetta i principi di logicità e completezza della motivazione.
  • Se l'indagato si avvale della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio postumo, ciò può indebolire la possibilità di eccepire con successo la nullità per mancato interrogatorio preventivo, poiché il ricorrente perde elementi probatori utili a dimostrare il pregiudizio concreto derivante dalla mancata escussione preventiva.
  • Nelle impugnazioni cautelari la strategia difensiva deve contenere argomentazioni specifiche e prove o circostanze concrete per ciascuna doglianza (es. indicazione delle conseguenze sul diritto di difesa), altrimenti le censure possono risultare inammissibili o infondate.

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