Cassazione Penale, Sentenza n. 3361/2023 del 25/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza ex art. 444 c.p.p. che aveva inflitto mesi sei di reclusione a titolo di aumento per bancarotta fraudolenta. Il ricorrente lamentava: 1) nullità/omissione motivazionale relativa al rigetto di istanza di rinvio per legittimo impedimento e alla mancata valutazione delle eccezioni difensive; 2) mancata decisione sulle istanze di legittimo impedimento dei difensori e sulla partecipazione dell'avv.to Fiaccavento; 3) omissione di motivazione circa la richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria (art. 53 L. 689/1981) trasmessa al P.M.; 4) applicazione non favorevole delle successive modifiche normative (L. 134/2021 e provvedimenti successivi) che avrebbero consentito la conversione della pena in pecuniaria o lavoro di pubblica utilità; motivi aggiunti invocavano l'applicabilità immediata del d.lgs. 150/2022 e criticavano la proroga della vacatio legis (d.l. n.162/2022) per violazione di diritti costituzionali.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non rientrano nell'ambito di cui all'art. 448, comma 2‑bis c.p.p.; ha richiamato il principio per cui l'applicazione della pena mediante patteggiamento ex art. 444 c.p.p. implica rinuncia a eccezioni di nullità diverse da quelle attinenti all'accordo e al consenso. Sul terzo motivo la Corte ha evidenziato che la richiesta di conversione non risultava concordata con il P.M. e l'accordo precedente tra parti è vincolante e non può essere modificato unilateralmente. Le modifiche legislative successive non sono state ritenute rilevanti nel concreto perché la proposta di accordo non prevedeva conversione e l'imputato avrebbe potuto includerla nell'accordo originario; i motivi aggiunti sono stati considerati tardivi o irrilevanti. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
L'applicazione della pena mediante accordo ex art. 444 comporta la rinuncia a far valere eccezioni di nullità diverse da quelle attinenti all'accordo e al consenso. L'accordo tra P.M. e imputato è negozio recettizio vincolante.
Limita i motivi apprezzabili nel ricorso contro la sentenza di patteggiamento; i rilievi proposti dal ricorrente non rientrano tra i casi previsti.
Richiamati nelle doglianze sul legittimo impedimento e sulla conduzione dell'udienza; la Corte ha ritenuto che l'impugnazione non avesse la rilevanza richiesta e che il ricorrente avesse dichiarato spontaneamente in precedenza.
Legge
L. 689/1981, art. 53, comma 4
Disposizione sulla possibilità di sostituire le pene detentive brevi con sanzioni pecuniarie; la Corte ha ritenuto che la richiesta di conversione non fosse stata concordata con il P.M. e pertanto non potesse modificare l'accordo già preso.
modifiche limite per conversione delle pene brevi
La Corte ha ritenuto irrilevante la richiamata applicazione immediata nel caso concreto perché l'accordo non contemplava la conversione; inoltre la possibilità di conversione era già praticabile antecedentemente.
Decreto legislativo
Richiamato nei motivi aggiunti come norma più favorevole in materia di sanzioni sostitutive; la Corte non ne ha riconosciuta applicabilità utile a modificare l'accordo processuale già perfezionato.
Decreto-legge
d.l. n.162/2022 (proroga della vacatio legis)
Invocato per sostenere l'applicabilità delle disposizioni transitorie; la Corte ha ritenuto la questione irrilevante rispetto all'accordo negoziale non modificato dal P.M.
Costituzione
Richiamate dalle doglianze sul diritto di difesa e motivazione; la Corte ha ritenuto che le eccezioni sollevate non incidessero sulle materie ammesse in ricorso e che la motivazione della sentenza fosse adeguata rispetto all'accordo.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Richiamata in relazione ai profili di gravità della pena e legalità; non è risultata applicabile per annullare o modificare l'accordo di patteggiamento.
Massime di principio
- L'accordo di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. è vincolante una volta che sia stato raggiunto il consenso di entrambe le parti e comporta la rinuncia a far valere molte nullità processuali non direttamente attinenti all'accordo.
- Le istanze difensive (rinvio per legittimo impedimento, richieste di sostituzione della pena) devono essere tempestive e, se non concordate con il P.M., non possono modificare unilateralmente un accordo già perfezionato.
- La possibilità di conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria secondo la normativa vigente richiede o che ciò sia previsto e accettato nell'accordo o che si agisca nei termini e con le modalità previste per l'esecuzione (giudice dell'esecuzione); la mera richiesta in udienza non è sufficiente senza il consenso del P.M.
- Le modifiche legislative più favorevoli possono essere rilevanti, ma non fanno venir meno l'efficacia di un accordo già perfezionato se la nuova disciplina non è stata applicata o non è cogente nel concreto procedimentale; l'invocazione di norme sopravvenute va tempestivamente e specificamente collegata agli atti processuali.
- I motivi aggiunti presentati tardivamente o che non incidono sulle materie espressamente ammesse in sede di ricorso contro patteggiamento rischiano di essere dichiarati inammissibili.
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