Cassazione Penale, Sentenza n. 4799/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il decreto che ha respinto la revoca della misura di prevenzione patrimoniale relativa a tre unità immobiliari confiscate nel 2011. Buffone ha prodotto documenti (una delibera comunale del 1992 e un contratto di locazione del 1992) e ha richiamato le dichiarazioni della teste Dattilo, sostenendo che la documentazione dimostrerebbe che gli immobili erano ultimati già nel 1992 e quindi in contrasto con la dichiarazione di stato rustico contenuta nel provvedimento di confisca. Contesta altresì la mancata considerazione delle dichiarazioni testimoniali.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i documenti prodotti non costituiscono prova nuova utilizzabile, essendo mancata ogni allegazione concreta sulle ragioni della mancata produzione in sede di cognizione; ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza Lo Duca) che delimita la nozione di nuova prova ai fini della revoca della confisca di prevenzione. Ha inoltre ritenuto non rilevanti come novità le dichiarazioni della teste Dattilo, già valutate in precedenti atti. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159 (disciplinante la confisca di prevenzione)
L'art. 28 disciplina la revocazione della misura di prevenzione e richiede che, per ottenere la revoca, sia prodotta una prova che sia nuova nel senso che sia sopravvenuta o preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività del provvedimento; non è nuova la prova già deducibile e non dedotta in sede di cognizione, salvo impossibilità per forza maggiore
Sezioni Unite - sentenza Lo Duca
La pronuncia delle Sezioni Unite è stata richiamata per precisare i criteri di valutazione della 'nuova prova' in materia di confisca di prevenzione: occorre che la prova sia effettivamente nuova o che sia stata scoperta incolpevolmente dopo la conclusione del procedimento; la mera produzione successiva di documenti non giustificati con specifiche allegazioni non è sufficiente
L'art. 616 consente la condanna per inammissibilità manifesta del ricorso e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; il Collegio ha applicato tale disposizione fissando la somma di euro 3.000
Massime di principio
- Per ottenere la revoca di una confisca di prevenzione con nuovi documenti è necessario dimostrare non solo il contenuto probatorio ma anche perché tali documenti non sono stati prodotti nel giudizio di cognizione: devono essere indicate circostanze concrete che giustifichino la mancata deduzione precedente (ad es. forza maggiore o scoperta incolpevole).
- La semplice produzione di atti anteriore al provvedimento impugnato non è sufficiente se non accompagnata da spiegazioni sul perché non siano stati prodotti prima; documenti deducibili ma non dedotti precedentemente sono generalmente inammissibili come nuova prova.
- Dichiarazioni testimoniali già valutate in precedenti fasi del procedimento non assumono carattere di novità salvo elementi nuovi e non precedentemente esaminati.
- In sede di cassazione, i ricorsi basati su una mera rivalutazione dei fatti senza fornire motivi legali rilevanti o nuove prove idonee sono a rischio di inammissibilità e di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Quando si propone un ricorso per ottenere la revoca di misure patrimoniali preventive è importante costruire il profilo probatorio evidenziando la novità della prova o la giustificazione della mancata deduzione preventiva, e citare la giurisprudenza rilevante che delimita la nozione di prova nuova.
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