Cassazione Civile, Ordinanza n. 37323/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La contribuente, socia di una s.n.c., aveva impugnato un atto impositivo con cui le era stato contestato un maggior reddito di partecipazione per l’anno d’imposta 2003. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e la decisione era stata confermata in appello. L’Agenzia delle Entrate aveva quindi proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio di legittimità, la contribuente ha rappresentato di avere presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha verificato la sussistenza dei presupposti per la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6, commi 1, 6, 10 e 13, del d.l. n. 119/2018, convertito nella l. n. 136/2018. In particolare, ha rilevato che l’istanza non era stata respinta entro il 31 luglio 2020 e che non era stata proposta istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020. Conseguentemente, ha dichiarato estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere, con sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla decisione di merito. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119
La presentazione dell’istanza di definizione agevolata, ove non respinta entro il termine previsto e in mancanza di istanza di trattazione, determina la definizione della controversia e la cessazione della materia del contendere.
Legge di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata quale base normativa della definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando ricorrono i presupposti della definizione agevolata della controversia tributaria previsti dalla normativa speciale, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La mancata reiezione dell’istanza entro il termine previsto e la mancata proposizione dell’istanza di trattazione nel termine successivo sono indici sufficienti, in presenza della documentazione necessaria, per ritenere perfezionata la definizione agevolata.
- In caso di estinzione del processo per sopravvenuta carenza di interesse determinata dalla definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Come è indicizzato
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