Sentenza n. 28/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto dirigenziale n. 7392 del 15/07/2021 adottato dalla Regione Calabria avente ad oggetto “PSR CALABRIA 2014-2020 - REG.(UE) N. 1305/2013. Domande di adesione alla MISURA 04 - INTERVENTO 4.2.1. Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli" - avviso pubblico per la concessione di sostegni inerenti l'acquisto di nuovi macchinari -attrezzature ed impianti - annualità 2020”, nella parte in cui ha attribuito al ricorrente il punteggio di 14, con collocazione in graduatoria al n. 34 anziché il punteggio di 23, nonché di ogni altro atto connesso e/o comunque correlato e ad esso presupposto; - della «check list» e degli atti a essa successivi e/o presupposti ivi compresi i provvedimenti non meglio conosciuti e ad essa correlati; - del verbale con cui la commissione di riesame ha svolto l'istruttoria e chiuso i lavori, approvando le graduatorie A e B, unitamente alle check list e relativi quadri economici; - del decreto di rettifica ed integrazione al precedente decreto n. 12124 del 20 novembre 2020 e il decreto dirigenziale n. 2380 del 9.3.2021, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria, i verbali della commissione esaminatrice, gli orientamenti fatti palesi dalla commissione nell'assegnazione dei criteri e tutti gli atti dell'istruttoria, relativamente all'assegnazione del punteggio al ricorrente; nonché - per l'attribuzione alla domanda di sostegno di punteggio che lo collochi in posizione utile per il finanziamento del progetto; - per la condanna dell'amministrazione a procedere ad una nuova valutazione del punteggio da attribuire alla domanda di finanziamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva del PSR Calabria, nella parte in cui attribuiva al ricorrente 14 punti e lo collocava al n. 34, anziché attribuirgli 23 punti e collocarlo in posizione utile per il finanziamento
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale regionale n. 7392 del 15 luglio 2021 e gli atti presupposti e connessi relativi alla graduatoria del bando PSR Calabria 2014-2020, Misura 04, Intervento 4.2.1, contestando il punteggio attribuito alla domanda di sostegno e la conseguente collocazione in graduatoria. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'attribuzione del punteggio ritenuto corretto e la condanna dell'amministrazione a procedere a una nuova valutazione. La Regione ha resistito contestando le censure. Nel corso del giudizio è intervenuto il decreto n. 10655 del 20 ottobre 2021, con il quale la Regione ha rettificato la graduatoria definitiva, collocando il ricorrente al n. 16 con 18 punti e ammettendolo al finanziamento.
La decisione
Il TAR, rilevato d'ufficio e previamente segnalato alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La rettifica della graduatoria e l'ammissione del ricorrente al finanziamento hanno determinato una situazione incompatibile con l'utilità perseguita mediante l'impugnazione del precedente provvedimento: un'eventuale sentenza favorevole sull'atto originario non avrebbe procurato un vantaggio concreto, poiché la situazione lesiva risultava regolata dall'atto successivo, non impugnato. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
previso rilievo officioso
Il giudice deve sottoporre previamente alle parti la questione rilevata d'ufficio che intende porre a fondamento della decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
Il ricorso è improcedibile quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione.
Richiamato quale disposizione relativa alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita l'interpretazione.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione di un nuovo provvedimento, adottato a seguito di riesame e sostitutivo o modificativo di quello impugnato, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando un'eventuale decisione favorevole sull'atto originario non potrebbe procurare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale.
- La sopravvenuta carenza di interesse sussiste anche quando il nuovo provvedimento non sia pienamente satisfattivo della pretesa del ricorrente, se la lesione è ormai prodotta dall'atto successivo e l'annullamento del provvedimento originario sarebbe inutiliter dato.
- Il ricorrente che intenda contestare la situazione giuridica risultante dal nuovo provvedimento deve impugnare quest'ultimo; la mancata impugnazione dell'atto sopravvenuto non impedisce la declaratoria di improcedibilità del ricorso contro l'atto precedente quando quest'ultimo non è più idoneo a determinare un'utilità concreta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 73/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 74/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 79/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 83/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 88/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 gen 2026Sentenza n. 90/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →