Cassazione Penale, Sentenza n. 03228/2026 del 26/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente deduceva mancata e contraddittoria motivazione poiché il Tribunale aveva valorizzato in via quasi esclusiva la gravità dei reati, i precedenti e le pendenze, senza considerare adeguatamente elementi favorevoli quali la relazione dell'UEPE attestante il corretto comportamento in detenzione domiciliare, la nota dei Carabinieri senza rilievi, la documentazione sanitaria (patologia oncologica), l'attività di volontariato, l'assenza di violazioni delle prescrizioni e il lungo periodo senza nuovi reati.
La decisione
La decisione impugnata è stata annullata. La Corte ha ritenuto il ricorso fondato perché il Tribunale di sorveglianza ha omesso di valutare e confrontare elementi positivi e piuttosto recenti con i precedenti e le pendenze, motivando in modo sommario e apodittico il rifiuto dell'affidamento in prova. Il provvedimento è stato annullato con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Firenze per un nuovo esame, incaricando il giudice di colmare le lacune motivazionali e di effettuare una valutazione prognostica complessiva e aggiornata.
Norme richiamate
art. 47, comma 2, Ordinamento Penitenziario
si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati
La norma consente l'affidamento in prova se dalla prognosi risulta che la misura favorisce la rieducazione e previene il pericolo di recidiva. La gravità del reato e i precedenti non possono, da soli, essere decisivi in senso negativo: il giudizio deve privilegiare la valutazione del comportamento e della personalità successivi ai fatti per accertare l'avvio di un processo di recupero.
art. 47-ter, comma 1, Ordinamento Penitenziario
Norma che disciplina il regime di detenzione domiciliare. Nel caso concreto il fatto che il ricorrente già fruisca di detenzione domiciliare (anche con ampi spazi di libertà) non esonera il giudice dal valutare positivamente eventuali comportamenti rieducativi successivi e gli elementi favorevoli all'affidamento in prova.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, richiami)
Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024; Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019 dep. 2020; Sez. 1, n. 773 del 3/12/2013 dep. 2014; Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015; Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009; Sez. 1, n. 1501 del 12/3/1998
La giurisprudenza consolidata afferma che nella valutazione dell'affidamento in prova la natura e la gravità dei reati costituiscono il punto di partenza, ma decisivi sono gli elementi successivi alla commissione dei fatti (condotta, osservazione della personalità, assenza di violazioni, collaborazioni con l'UEPE) per l'accertamento della concreta propensione al recupero e dell'assenza di pericolo di recidiva.
Massime di principio
- La gravità del reato e i precedenti penali non possono costituire, da soli, motivo assoluto di esclusione dell'affidamento in prova: il giudice deve verificare la prognosi attuale valutando il comportamento successivo ai fatti.
- Devono essere valorizzati rapporti e documenti attuali (relazioni UEPE, note delle forze dell'ordine, certificazioni mediche, attestazioni di attività lavorative o di volontariato) per aggiornare la valutazione della pericolosità sociale.
- Il giudice deve motivare il criterio di prevalenza degli elementi negativi rispetto a quelli favorevoli: una mera affermazione apodittica che privilegia precedenti e pendenze è insufficiente.
- La presenza di una patologia grave o di condizioni personali precarie può essere rilevante nella valutazione dell'adeguatezza di misure alternative, ma va sempre bilanciata con la sicurezza sociale e con prescrizioni idonee.
- Se il provvedimento di merito trascura elementi essenziali, il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio per un nuovo esame che colmi le lacune motivazionali; ciò offre alla difesa l'opportunità di integrare la documentazione aggiornata.
- In sede difensiva conviene produrre relazioni UEPE recenti, certificazioni sanitarie dettagliate, attestazioni di comportamento (es. assenza di violazioni) e ogni elemento che dimostri l'avvio di un processo critico e di reinserimento sociale.
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