Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35635/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Nola che aveva parzialmente accolto l'opposizione allo stato passivo del creditore, ammettendo il suo credito in chirografo per euro 88.026,69. Dopo la fissazione dell'udienza, entrambe le parti hanno depositato separati atti con cui hanno dichiarato di aver definito altrimenti la controversia e hanno chiesto concordemente la cessazione della materia del contendere. La Corte ha quindi rilevato che il giudizio di legittimità era divenuto privo di oggetto per effetto della sopravvenuta definizione della lite.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando il principio secondo cui il raddoppio non opera quando il processo si chiude per cessazione della materia del contendere e non per rigetto o ordinaria inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012

    Il raddoppio del contributo unificato si applica solo quando il giudizio di cassazione si conclude con integrale conferma della decisione impugnata o con ordinaria declaratoria di inammissibilità del ricorso; non si applica, invece, in caso di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata come fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Quando le parti dichiarano concordemente di avere definito la controversia dopo la proposizione del ricorso per cassazione, il giudizio può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere sopravvenuta, la Corte può compensare integralmente le spese di lite se vi è richiesta concorde delle parti o altra ragione di equità processuale emergente dal caso.
  • Il meccanismo del raddoppio del contributo unificato non opera nelle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta dovuta alla cessazione della materia del contendere, ma solo nelle ipotesi di rigetto o di ordinaria inammissibilità del ricorso.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere assorbe la decisione sul merito della censura proposta in cassazione, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoSpese di liteImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.