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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27169/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Roma, riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Roma, aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p.p. in relazione a uno dei capi di imputazione e aveva ridotto la pena inflitta per i reati di truffa contestati all'imputato. Contro la sentenza di appello l'imputato ha proposto ricorso per cassazione personalmente, deducendo la violazione dell'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione non esamina il merito della doglianza perché rileva un vizio originario dell'atto: dopo la legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione; nel caso concreto il ricorso era stato presentato personalmente dall'imputato.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione/sottoscrizione dell'atto, poiché il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato ma deve essere sottoscritto da difensore cassazionista. Conseguentemente condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La disposizione è richiamata come unico motivo di ricorso dedotto dall'imputato, ma la Corte non affronta il merito della pretesa causa di proscioglimento perché l'impugnazione è inammissibile per difetto dei requisiti formali.

  • art. 613 c.p.p.

    Dopo la legge 23 giugno 2017 n. 103, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione; il ricorso proposto personalmente dall'imputato è quindi inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi per escludere ogni profilo di colpa.

  • art. 61 n. 5 c.p.p.

    L'aggravante viene esclusa dalla Corte d'appello nella riforma della sentenza di primo grado, ma il dato è riportato solo come antecedente del giudizio.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere proposto con il ministero di un difensore munito del requisito speciale previsto dall'art. 613 c.p.p.; la proposizione personale da parte dell'imputato determina inammissibilità immediata dell'impugnazione.
  • Quando il ricorso è inammissibile per un vizio formale assorbente, la Corte non esamina le censure di merito, neppure se formulate come violazione di legge o come deduzione di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risultino elementi idonei a escludere la colpa nella proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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