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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6261/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Venezia criticandone la motivazione e la valutazione della prova. Si duole che, con riferimento al capo PP, la condanna si fondi sul solo aggancio di celle telefoniche (violazione degli artt.192, comma 2 e 3 c.p.p. e dell'art.1, comma 1-bis DL 132/2001), lamenta l'omessa valutazione della inutilizzabilità dei filmati di videosorveglianza per violazione dei termini di conservazione indicati dal provvedimento del Garante della privacy (8/04/2010, art.3.4) e deduce vizio di motivazione e insufficienza probatoria in ordine al riconoscimento operato da testi di Polizia Giudiziaria e dal giudice (mancata comparazione con precedente conoscenza delle fattezze e carattere indiziario equivoco).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto la motivazione logica e non contraddittoria: la condanna per i capi Q e PP (furto in concorso, con aggravanti) è confermata e la pena rideterminata in anni 3, giorni 15 di reclusione e euro 360 di multa. La decisione distrettuale si è basata su una concatenazione di indizi (modus operandi seriale della banda, sopralluoghi preliminari da parte di alcuni coautori, riprese video che evidenziano la presenza di almeno quattro componenti, agganci delle celle telefoniche compatibili con la presenza del BYTYQI nei luoghi e negli orari dei fatti). Quanto alla contestazione sulla conservazione delle immagini, la Corte ha ritenuto che i filmati, una volta acquisiti in atti, sono documenti ai sensi dell'art.234 c.p.p. e non sono soggetti alle particolari limitazioni di conservazione richiamate; quindi non sussiste nullità. Il riconoscimento fotografico è stato ritenuto adeguatamente motivato dal giudice che ha effettuato un confronto diretto tra immagini e fotosegnaletica. Il ricorrente è altresì condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art.192 cod.proc.pen.

    La Corte ha applicato i canoni della prova indiziaria ritenendo che la convizione possa fondarsi sulla concatenazione logica di più indizi; l'aggancio delle celle telefoniche, pur non determinante da solo, è stato valutato come parte di un complesso indiziario univoco e concordante

  • art.1, comma 1-bis DL 132/2001

    I limiti di utilizzabilità dei dati del traffico telefonico non escludono per principio l'impiego di tali dati a carico dell'imputato se essi sono corroborati da altri elementi probatori che ne garantiscano la attendibilità nel quadro complessivo degli indizi

  • artt.125 e 546 cod.proc.pen.

    Le nullità processuali dedotte in ordine alla mancata motivazione sulla inutilizzabilità dei filmati non sono state ritenute fondate: la Corte ha ritenuto di avere adeguatamente esaminato le censure e di aver motivato la decisione

  • Provvedimento del Garante della privacy 8/04/2010, art.3.4

    La norma sulla durata massima di conservazione delle immagini non è stata ritenuta idonea a far decadere il valore probatorio dei filmati acquisiti agli atti, poiché le registrazioni, una volta acquisite, assumono natura documentale e seguono le ordinarie regole di conservazione degli atti processuali

  • art.234 cod.proc.pen.

    I filmati acquisiti sono stati qualificati come prove documentali ai sensi di questo articolo; da ciò deriva che non si applicano le particolari prescrizioni di conservazione invocate dalla difesa

Massime di principio

  • In procedimenti fondati su indizi, il giudice può basare la convinzione sulla concatenazione di più elementi indiziari: un singolo dato (es. aggancio di celle) assume valore probatorio se inserito in un quadro coerente di altri indizi (modus operandi, presenza di coimputati, filmati).
  • I dati di traffico telefonico e gli agganci alle celle non sono automaticamente inutilizzabili: vanno valutati nel contesto e possono essere utilizzati a carico dell'imputato se corroborati da altri elementi probatori.
  • La contestazione basata esclusivamente su violazioni delle regole di conservazione dei filmati di videosorveglianza può non essere decisiva se le registrazioni sono state acquisite agli atti e qualificate come documenti ai sensi dell'art.234 c.p.p.; in tal caso prevalgono le regole ordinarie di conservazione processuale.
  • Il giudice può effettuare un confronto visivo diretto tra immagini e fotosegnaletica e fondarvi un riconoscimento, purché dia motivazione descrittiva sui tratti comparati e sulla ragionevolezza del riconoscimento stesso.
  • Per ottenere l'annullamento di una decisione per vizi di motivazione è necessario dimostrare la presenza di contraddizioni o lacune sostanziali che incidano sulla ricostruzione dei fatti; mere contestazioni teoriche sull'uso di singoli elementi indiziari sono spesso insufficienti se il quadro probatorio complessivo è coerente.

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