Cassazione Penale, Sentenza n. 31229/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva confermato la misura interdittiva (divieto di esercitare il commercio di fiori, piante e altri derivati per 12 mesi) a seguito dell'indagine per traffico e vendita di stupefacenti (artt. 81 cpv. c.p. e art. 73, comma 4, DPR n. 309/1990). Hanno proposto due motivi: (1) contestazione della prova dell'efficacia drogante della sostanza sequestrata e del modo di calcolo del principio attivo (THC), sostenendo che i prodotti provenivano da sementi certificate ammesse nel Catalogo UE e che non vi sarebbe normativa che vieti la commercializzazione delle infiorescenze provenienti da tali sementi; (2) prospettazione di questione di incostituzionalità degli artt. 1 e 2 della legge n. 242/2016, come interpretati dalla giurisprudenza (Sez. U. n. 30475/2019), laddove tali interpretazioni renderebbero penalmente rilevante la vendita di infiorescenze provenienti da varietà ammesse dalla Direttiva 2002/53/CE. In subordine si chiedeva il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TFUE.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi principali: (i) la Cassazione non puo' rimettere in discussione valutazioni di fatto e il sindacato sulla gravitas indiziaria operate dal giudice di merito; i ricorrenti non hanno dedotto violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, ma solo diversa ricostruzione dei fatti; (ii) il Tribunale del riesame aveva correttamente preso atto della consulenza del P.M. che quantificava in complessivi 9,174 g di THC nei reperti, traducibili in un numero di dosi che dimostrava la concreta possibilità di cessioni dotate di efficacia psicotropa, giustificando il divieto temporaneo di esercizio; (iii) la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. 30475/2019 e precedenti) secondo cui la legge 242/2016 disciplina la coltivazione industriale per finalità specifiche e non esclude che la commercializzazione di derivati della cannabis possa integrare reato salvo che i prodotti siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante; (iv) la questione di incostituzionalità e la richiesta di rinvio pregiudiziale sono ritenute manifestamente infondate: il principio affermato dalla CGUE nel caso Kanavape (sul CBD) non si estende alle sostanze contenenti THC; (v) i ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La cessione, la vendita e la commercializzazione al pubblico di derivati della coltivazione di Cannabis sativa L. possono integrare il reato previsto da questa norma anche se il contenuto di THC è inferiore a certe soglie, salvo che i derivati siano effettivamente privi di efficacia drogante (principio di offensività).
legge 2 dicembre 2016, n. 242 (artt. 1 e 2)
artt. 1 e 2 legge n. 242/2016
La legge ha liberalizzato la coltivazione di determinate varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà, per finalità tassativamente indicate (es. fibre, usi agroindustriali), ma non ha modificato il regime penale del Testo Unico sugli stupefacenti in relazione alla commercializzazione di derivati con efficacia drogante.
Direttiva 2002/53/CE del Consiglio
Direttiva 2002/53/CE, art. 17
Individua il Catalogo comune delle varietà ammesse; la semplice iscrizione di una varietà nel Catalogo non autorizza automaticamente tutte le forme di commercializzazione dei derivati se la destinazione d'uso è diversa da quelle consentite.
art. 267 TFUE
Prevede il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE; la Corte ha ritenuto che non sussistesse un dubbio interpretativo di diritto dell'Unione che giustificasse il rinvio in relazione alle sostanze contenenti THC.
Decisione Corte di Giustizia UE, causa C-663/18 (Kanavape)
Causa C-663/18, sentenza 19/11/2020
Affermò che uno Stato membro non può vietare la commercializzazione di CBD legalmente prodotto in altro Stato se estratto dalla pianta nella sua interezza; la Corte di Cassazione ha osservato che questo principio non si applica alle sostanze contenenti THC, che hanno effetti droganti.
Sez. U., Corte di Cassazione, n. 30475/2019 (Castignani)
Sez. U., n. 30475 del 30/05/2019
Giurisprudenza di legittimità che delimita l'ambito della legge 242/2016: la disciplina della coltivazione industriale non esclude la rilevanza penale della commercializzazione di derivati della cannabis quando emergano finalità diverse da quelle consentite e/o efficacia drogante.
Sez. 3, Corte di Cassazione, n. 4318/2019 (Schillaci)
Sez. 3, n. 4318 del 12/09/2019
Il quantitativo di principio attivo illecitamente detenuto va determinato facendo riferimento alla quantità complessiva sequestrata e non alle singole confezioni; principio applicato nel calcolo del THC complessivo.
d.m. 11 aprile 2006
Riferimento tossicologico alla soglia di efficacia drogante (menzionata nella decisione come mg. 5 per singola dose), utilizzata nel ragionamento sul numero di dosi ricavabili dal principio attivo complessivo.
art. 14, d.P.R. n. 309/1990
Norma del TU stupefacenti che include la categoria della cannabis; la legge 242/2016 non ha modificato espressamente tale disciplina in relazione ai prodotti derivati.
Massime di principio
- Per le misure cautelari e interdittive il sindacato in Cassazione è limitato: non si riconsiderano i fatti o il peso degli indizi, salvo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
- Il calcolo del principio attivo (THC) ai fini della valutazione della offensività deve considerare il quantitativo complessivo sequestrato e può essere tradotto nel numero teorico di dosi capaci di produrre effetti psicotropi.
- La legge n. 242/2016, pur liberalizzando la coltivazione di determinate varietà per usi specifici, non estende automaticamente protezione penale alla commercializzazione di infiorescenze ove emerga una destinazione diversa o efficacia drogante.
- La giurisprudenza della Corte di giustizia sul CBD (es. Kanavape) non è automaticamente applicabile ai prodotti contenenti THC: il THC è considerato sostanza stupefacente e valutata in base alle tabelle del d.P.R. 309/1990.
- Per prospettare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE è necessario un vero dubbio interpretativo di diritto dell'Unione; questioni che riguardano prevalentemente accertamenti di fatto o la configurazione di reati nazionali difficilmente giustificano il rinvio.
- Se si contesta la liceità di commercializzazione di prodotti derivati da canapa occorre fornire elementi probatori sul carattere concretamente privo di efficacia drogante (per es. dati tossicologici certi), altrimenti la giurisprudenza tollera l'applicazione del T.U. stupefacenti.
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