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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29033/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia e della rinuncia al ricorso, dichiarando estinto il giudizio ai sensi dell'art. 6 e ss. del d.l. n. 193/2016. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia riguardava l'anno d'imposta 2006 e una ripresa a tassazione per indeducibilità di costi contabilizzati da una società in accomandita semplice, ritenuti dall'Amministrazione finanziaria riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti. L'accertamento aveva interessato sia la società sia i soci, in proporzione alla partecipazione al capitale sociale. Dopo il rigetto dei ricorsi individuali in primo grado, salvo la disapplicazione della maggiorazione delle sanzioni, e il successivo rigetto integrale in appello, i contribuenti proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi, cui l'Ufficio resisteva con controricorso. Prima dell'adunanza, tuttavia, la parte ricorrente depositava memoria affermando di aver definito la lite avvalendosi delle agevolazioni previste dall'art. 6 del d.l. n. 193/2016, e depositava altresì atto di rinuncia al ricorso notificato alla controparte.

Norme richiamate

  • art. 6 del d.l. n. 193/2016

    La definizione della controversia con le agevolazioni previste dalla norma, unitamente alla rinuncia al ricorso notificata alla controparte, comporta l'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La sopravvenuta definizione agevolata della lite, ove accompagnata da rinuncia al ricorso rituale e notificata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
  • Quando il processo si estingue per effetto di definizione della controversia e rinuncia, non vi è decisione sul merito dei motivi di ricorso.
  • Nei giudizi estinti per rinuncia o definizione agevolata, le spese seguono la regolazione indicata dal provvedimento estintivo, con addebito a chi le ha anticipate secondo quanto statuito dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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