Cassazione Civile, Ordinanza n. 29033/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia e della rinuncia al ricorso, dichiarando estinto il giudizio ai sensi dell'art. 6 e ss. del d.l. n. 193/2016. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia riguardava l'anno d'imposta 2006 e una ripresa a tassazione per indeducibilità di costi contabilizzati da una società in accomandita semplice, ritenuti dall'Amministrazione finanziaria riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti. L'accertamento aveva interessato sia la società sia i soci, in proporzione alla partecipazione al capitale sociale. Dopo il rigetto dei ricorsi individuali in primo grado, salvo la disapplicazione della maggiorazione delle sanzioni, e il successivo rigetto integrale in appello, i contribuenti proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi, cui l'Ufficio resisteva con controricorso. Prima dell'adunanza, tuttavia, la parte ricorrente depositava memoria affermando di aver definito la lite avvalendosi delle agevolazioni previste dall'art. 6 del d.l. n. 193/2016, e depositava altresì atto di rinuncia al ricorso notificato alla controparte.
Norme richiamate
La definizione della controversia con le agevolazioni previste dalla norma, unitamente alla rinuncia al ricorso notificata alla controparte, comporta l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La sopravvenuta definizione agevolata della lite, ove accompagnata da rinuncia al ricorso rituale e notificata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
- Quando il processo si estingue per effetto di definizione della controversia e rinuncia, non vi è decisione sul merito dei motivi di ricorso.
- Nei giudizi estinti per rinuncia o definizione agevolata, le spese seguono la regolazione indicata dal provvedimento estintivo, con addebito a chi le ha anticipate secondo quanto statuito dalla Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28895/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28896/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28897/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28899/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28900/2024 del 11/11/2024
- ordinanza_civile · 11 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28901/2024 del 11/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →