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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33774/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p., articolando tre motivi: 1) nullità della sentenza di appello per mancata notifica del decreto di citazione ad uno dei due difensori di fiducia; 2) violazione di legge e vizio di motivazione nella ricostruzione della sussistenza del reato di resistenza, sostenendo che non sussiste il collegamento finalistico tra la condotta (minacce e rottura del vetro di una cassetta antincendio) e l'ostacolo al compimento di un atto d'ufficio; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per l'omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento al secondo motivo (e per ciò assorbente anche sul terzo), mentre ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo. In particolare: il primo motivo è respinto perché la notifica ad almeno uno dei due difensori comportava l'onere di eccepire tempestivamente la nullità da parte del difensore presente; il secondo motivo è accolto perché, sulla base della ricostruzione fattuale, non emergeva un collegamento finalistico tra le minacce/violenza del detenuto e l'impedimento di un atto d'ufficio (le minacce erano conseguenza del ritardo per l'ammissione ai colloqui e non dirette a ostacolare un atto d'ufficio), ragion per cui il reato di resistenza non risultava dimostrato. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello perché riesamini la sussistenza del fatto alla luce dei principi esposti.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Il reato di resistenza a pubblico ufficiale richiede il dolo specifico: la condotta deve essere finalisticamente diretta a impedire il compimento di un atto d'ufficio; minacce o proteste che non dimostrino tale volontà non integrano il reato.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 39060 del 16/7/2009 (Aprea) e Sez.5, n. 55800 del 3/10/2018 (Intoppa)

    La mancata notifica dell'udienza ad uno dei due difensori è sanata se il difensore regolarmente avvisato non eccepisce tempestivamente la nullità; è onere del difensore presente verificare e, se necessario, sollevare l'eccezione.

  • Giurisprudenza: Sez.6, n. 36367 del 6/6/2013 (Lorusso) e Sez.6, n. 31544 del 18/6/2009 (Graceffo)

    Confermano che per integrare il delitto di resistenza è necessario il collegamento finalistico tra violenza/minacce e l'ostacolo a un atto d'ufficio; minacce riferite a contestazioni o ad attività pregresse non configurano il reato.

Massime di principio

  • Per integrare l'art. 337 c.p. è necessario provare il dolo specifico, ossia che la condotta fosse diretta a impedire il compimento di un atto d'ufficio; la semplice aggressività o le minacce rivolte a un pubblico ufficiale non sono sufficienti se non emerge la volontà di ostacolare l'atto.
  • Quando le minacce o la violenza sono reazioni a circostanze pregresse (es. ritardo, contestazione di comportamenti), possono integrare altri reati (es. oltraggio, minaccia, danneggiamento) ma non automaticamente la resistenza a pubblico ufficiale.
  • L'omessa notifica ad uno dei difensori è una nullità recuperabile: il difensore presente deve eccepire tempestivamente la nullità, altrimenti essa si considera sanata.
  • In sede di accertamento, il giudice deve valutare la connessione temporale e funzionale tra la condotta dell'agente e l'atto d'ufficio che si sarebbe voluto impedire; è rilevante la natura e l'idoneità della condotta a ostacolare l'atto, non solo l'occasionalità del fatto.
  • Nei casi di condotte di limitata gravità, valutare anche la possibile applicazione della particolare tenuità del fatto, purché sussistano i presupposti di legge e sia adeguatamente motivata la scelta di non riconoscerla.
  • Se la qualificazione giuridica operata in primo grado non trova adeguato riscontro nella ricostruzione fattuale (mancanza di collegamento finalistico), la sentenza va annullata con rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito.

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