Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 09324/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 31/01/2025. Il ricorso non è stato sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte rileva quindi un vizio formale del ricorso, perché per i ricorsi per cassazione l'impugnazione dell'imputato deve essere sottoscritta da difensore abilitato, a pena di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di valida sottoscrizione, poiché presentato personalmente dall'imputato in violazione degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    L'impugnazione proposta dall'imputato deve rispettare le forme previste dalla legge; nel caso del ricorso per cassazione non può essere validamente presentata personalmente in modo incompatibile con l'art. 613 c.p.p.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010

    Richiamata come precedente delle Sezioni Unite a sostegno del principio secondo cui la mancanza di sottoscrizione del ricorso da parte di difensore cassazionista comporta inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende consegue all'inammissibilità del ricorso, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione penale, il ricorso dell'imputato è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, poiché la sottoscrizione dell'abilitato costituisce requisito essenziale di validità dell'atto.
  • La proposizione personale del ricorso per cassazione, in assenza della prescritta sottoscrizione del difensore cassazionista, integra una causa di inammissibilità rilevabile dalla Corte.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella sua proposizione, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.