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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22135/2021 del 03/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di liquidazione dell'imposta di registro complementare emesso a seguito della rettifica del valore dichiarato di una cessione di ramo d'azienda relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto del ricorso della società contribuente, ritenendo errato il metodo usato dall'Ufficio per stimare il maggior valore e osservando che non vi era prova adeguata dell'accertamento. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131/1986. In sostanza ha sostenuto che, poiché la cedente non avrebbe dichiarato voci riferibili a un'impresa in attività e avrebbe contestualmente ceduto sette rami d'azienda, l'Ufficio poteva legittimamente determinare il valore del ramo trasferito assumendo il valore complessivo dell'azienda cedente e dividendo tale valore per sette, senza necessità di ulteriori accertamenti. La contribuente ha resistito con controricorso e ha chiesto anche la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la censura formalmente proposta come violazione di legge, in realtà, mirasse a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa l'oggetto effettivo della cessione e il contenuto del trasferimento. Tale doglianza non era quindi sussumibile nel vizio ex art. 360, n. 3, c.p.c. Inoltre il motivo relativo all'art. 52 del d.P.R. n. 131/1986 è stato ritenuto apodittico e privo di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata. È stata poi rigettata la domanda della contribuente di condanna ex art. 96 c.p.c., perché la sola proposizione di un ricorso poi dichiarato inammissibile non basta, di per sé, a integrare responsabilità aggravata. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge richiede che il motivo critichi specificamente la regola giuridica applicata dal giudice di merito; non può essere usato per contestare il mero accertamento di fatto o l'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    L'inammissibilità del motivo consegue quando la censura non contenga una critica intellegibile ed esauriente della decisione impugnata e si limiti a indicare formalmente norme asseritamente violate.

  • art. 51 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda

    Il controllo del valore della cessione va effettuato con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda o il ramo d'azienda, compreso l'avviamento e al netto delle passività rilevanti; tuttavia, nella specie, la censura dell'Ufficio è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare il fatto accertato dal giudice di merito sul contenuto del trasferimento.

  • art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La censura formulata in modo generico e privo di specifiche argomentazioni non è idonea a fondare un motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 96, primo comma, c.p.c.

    La responsabilità processuale aggravata non deriva automaticamente dalla proposizione di un ricorso inammissibile; occorre una condotta connotata da dolo o colpa grave e riferita al giudizio di legittimità se la domanda è proposta per la prima volta in cassazione.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. è inammissibile se, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto o la ricostruzione del contenuto negoziale compiuta dal giudice di merito.
  • Per essere ammissibile, la censura deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e indicare in modo puntuale perché la soluzione adottata contrasterebbe con la norma invocata o con l'interpretazione di legittimità.
  • In materia di imposta di registro sulla cessione di azienda o ramo d'azienda, la determinazione del valore deve essere ancorata al valore complessivo dei beni che compongono il compendio trasferito, ma la verifica giudiziale resta insindacabile in cassazione se il ricorso mira soltanto a contestare il fatto accertato.
  • La responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. non è conseguenza automatica dell'inammissibilità del ricorso; occorre un quid pluris soggettivo e oggettivo che manifesti dolo o colpa grave.
  • La domanda di danni ex art. 96 c.p.c. può essere proposta per la prima volta in Cassazione solo se i danni dedotti derivano esclusivamente dal giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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