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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42480/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Fallimento Consorzio ACM, costituito parte civile, ha chiesto la revoca della confisca della somma di 77.000 euro versata dall'imputato Filippo Chiappari a titolo di acconto sul maggior danno. La confisca era stata disposta nella sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., che aveva ordinato la confisca delle somme volontariamente versate dagli imputati quale anticipo sul profitto dei reati. Il curatore fallimentare ha sostenuto che le somme incamerate a titolo transattivo dalla procedura non possono considerarsi profitto del reato (richiamando la pronuncia Sez. 3, n. 6577/2023) e che quindi non potevano essere assoggettate a confisca; inoltre è stato evidenziato che, al momento del decreto di sequestro preventivo, la somma non era presente sui conti dell'imputato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto decisivo che la statuizione sulla confisca inserita nella sentenza di patteggiamento avrebbe dovuto essere impugnata con i normali rimedi (ricorso per cassazione) da parte della parte civile e non lo è stata, per cui la decisione è coperta da giudicato. La Corte ha richiamato il principio secondo cui le statuizioni estranee all'accordo tra imputato e PM possono essere impugnate con i mezzi ordinari, ma ha precisato che nel caso concreto la parte civile aveva il dovere di impugnare il capo della sentenza relativo alla confisca ai sensi dell'art. 576 c.p.p.; non avendolo fatto, la questione non poteva essere sollevata in sede di incidente di esecuzione. Conseguentemente il ricorso è infondato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'opposizione in sede di esecuzione: il ricorso per ottenere la revoca di misure in esecuzione deve rispettare i limiti del procedimento esecutivo; tuttavia la Corte sottolinea che non può servire a rimettere questioni già coperte da giudicato.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato marginalmente in relazione alla funzione del giudice dell'esecuzione e alla disciplina degli atti esecutivi; utilizzato nel ricorso come riferimento procedurale ma non decisivo per il rigetto.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Citato in relazione ai reati tributari contestati all'imputato; non oggetto di interpretazione decisiva nella motivazione sulla questione di giudicato.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina il patteggiamento; la Corte evidenzia che le statuizioni rese nella sentenza di cui a tale articolo, se non impugnate, producono gli effetti del giudicato e non possono essere riesaminate in sede di esecuzione.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Riferimento ai limiti dell'accordo processuale tra pubblico ministero e imputato: la Corte distingue le statuizioni che recepiscono l'accordo (soggette a limiti) da quelle che sono determinazioni autonome del giudice, che rimangono impugnabili nei modi ordinari.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenco dei motivi di ricorso per cassazione: la Corte ricorda che le determinazioni estranee all'accordo sono impugnabili con i motivi previsti dall'art. 606, purché siano esercitati i rimedi nei termini e con interesse concreto.

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Limita l'impugnazione della parte civile ai soli capi della sentenza che riguardano l'azione civile; la Corte afferma che la parte civile aveva il diritto e il dovere di impugnare la statuizione sulla confisca con i rimedi previsti da questa norma.

Massime di principio

  • Se una misura di confisca è stata disposta in una sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), la parte che ritiene illegittima quella statuizione deve impugnarla con i rimedi ordinari (es. ricorso per cassazione) perché, se non impugnata, produce giudicato e non può essere riesaminata in sede di esecuzione.
  • La parte civile ha un potere di impugnazione limitato (art. 576 c.p.p.): può proporre impugnazione solo sui capi della sentenza che riguardano l'azione civile; pertanto, nelle sentenze di patteggiamento occorre valutare tempestivamente se ricorrere.
  • In sede di incidente di esecuzione (art. 667 c.p.p.) non è possibile sollevare questioni già coperte da giudicato, salvo sopravvenienze di fatto o di diritto non presenti nel caso.
  • Vi è una distinzione giurisprudenziale tra le statuizioni che recepiscono l'accordo tra PM e imputato e le determinazioni autonome del giudice: le prime sono soggette ai limiti dell'accordo, le seconde possono essere impugnate con i normali mezzi, ma sempre nei termini e limiti processuali previsti.
  • La qualificazione delle somme versate (se profitto del reato o transazione/risarcimento) è rilevante ai fini della confisca, ma questioni di tale natura devono essere sollevate e discussi nei gradi di impugnazione appropriati; non può essere aggirata la regola del giudicato tramite l'incidente esecutivo.
  • L'apertura della procedura fallimentare non impedisce automaticamente l'adozione o la permanenza di misure di sequestro o confisca, ma la contestazione di tale effetto richiede prospettazione e impugnazione nelle sedi adeguate.

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