Cassazione Penale, Sentenza n. 29822/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Latina del 20/10/2022 che aveva rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del 13/09/2022 (sequestro diretto sui beni della società CGF Immobiliare S.r.l. e sequestro per equivalente sui beni personali). La difesa sosteneva in sintesi: 1) Francesca aveva ceduto le quote societarie il 5/10/2016 e aveva cessato la carica di amministratore, quindi non poteva essere responsabile dei fatti successivi (al più responsabile di una sola evasione IRES di euro 101.338,07); 2) nullità del processo verbale di constatazione per non essere stata sentita dai finanzieri (vizio del contraddittorio); 3) gli immobili sottoposti a sequestro non appartenevano alla società; 4) censura di sproporzione del sequestro; 5) deduzioni relative alle responsabilità personali per le singole condotte e alla posizione del co-indagato Gianluca. La difesa non ha però prodotto documentazione certa sulla cessione delle quote né contestato specificamente la documentazione in atti su cui si erano basati i giudici.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché fondati su deduzioni generiche e questioni di fatto o di motivazione non sindacabili in Cassazione nel giudizio sulle misure cautelari reali. È stato ritenuto che i giudici di merito avevano adeguatamente ricostruito la qualità di amministratore e gli elementi di periculum rispetto agli immobili (anche per precedenti trasferimenti sospetti) e che le eventuali nullità del processo verbale non avevano incidenza quando gli operanti avevano comunque svolto altri accertamenti non censurati. La Corte ha richiamato il limite di ammissibilità della Corte di cassazione (art. 325 c.p.p.) per le misure reali. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma penale tributaria richiamata in relazione all'evasione fiscale (IRES); la Corte ha ritenuto che l'accusa fosse fondata sulla qualità di amministratore per la commissione del reato societario/tributario.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10
Ulteriore norma del codice tributario penale richiamata per i reati contestati; impiego per attribuire responsabilità penale agli amministratori per condotte evasive e per giustificare il sequestro per equivalente o diretto.
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Regola sul contraddittorio nella redazione degli atti di polizia giudiziaria; la Corte ricorda che la violazione può rendere inutilizzabile il processo verbale in sede penale, ma qui detto documento non era l'unico elemento probatorio e gli accertamenti degli operanti non erano stati censurati.
Limite procedurale: nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari reali la Cassazione ammette solo i motivi per presunta violazione di legge; questioni di fatto e valutazioni di merito sulla motivazione non sono sindacabili per norma applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità.
Norma che dispone la condanna alle spese in caso di inammissibilità; la Corte ha applicato tale disposizione per addebitare ai ricorrenti le spese del procedimento.
Corte costituzionale, sentenza 13/06/2000 n. 186 (giurisprudenza citata)
Riferimento giurisprudenziale utilizzato per valutare la sussistenza di colpa nella presentazione dei ricorsi; la Corte ha ritenuto comunque opportuno il versamento equitativo alla Cassa delle Ammende senza ravvisare una presentazione dolosa o colposa grave.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017)
Precedenti giurisprudenziali citati per confermare i principi sull'utilizzabilità del processo verbale e sul limite della Cassazione in materia di misure reali.
Massime di principio
- In Cassazione avverso misure cautelari reali (sequestri) sono ammissibili principalmente i motivi di violazione di legge: questioni di fatto o critiche motivazionali generiche rischiano l'inammissibilità.
- Per contestare efficacemente un sequestro preventivo diretto o per equivalente il ricorrente deve fornire documenti e prove concrete (es. atto formale di cessione di quote, nomina/cessazione amministratori) già poste a confronto nei gradi di merito; semplici affermazioni non bastano.
- Le nullità o vizi del processo verbale di constatazione (mancato contraddittorio) hanno rilievo in sede amministrativa tributaria; in sede penale rendono inutilizzabile il verbale solo se sussiste una formale violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p.; inoltre, se esistono altri accertamenti autonomi, l'inutilizzabilità del verbale può risultare irrilevante.
- Il sequestro impeditivo è giustificabile quando sussiste un fondato pericolo di dispersione o di fraudolenta alienazione degli immobili (p. es. precedenti trasferimenti), mentre il sequestro per equivalente si applica per garantire la confisca per equivalente relativa all'illecito tributario.
- Le censure di proporzionalità devono essere articolate e comprovate (indicare misure alternative meno afflittive e documentare l'impatto); eccezioni generiche sulla sproporzione difficilmente prosperano in Cassazione.
- La mancata produzione documentale sul punto-chiave (es. prove di cessione quote o dimostrazione che non si era più amministratori) è determinante: l'onere di allegazione grava sui ricorrenti che intendono modificare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito.
- La Corte può condannare alle spese e disporre versamenti equitativi alla Cassa delle Ammende anche quando i ricorsi sono manifestamente infondati, secondo la valutazione discrezionale del giudice.
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