Cassazione Penale, Sentenza n. 8149/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 19/07/2023 del Tribunale di Venezia che aveva annullato l'ordinanza del Gip di Verona del 22/06/2023 che disponeva la custodia in carcere per i medesimi indagati per reati in materia di stupefacenti. Il Procuratore contestava la presunta mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, sostenendo che il Tribunale aveva affermato la totale conformità dell'ordinanza cautelare con la comunicazione di notizia di reato senza valutazione autonoma; il ricorrente indicava come episodio rilevante la correzione, da parte del Gip, del quantitativo di stupefacente emerso in una conversazione intercettata e richiamava varie pagine e paragrafi del provvedimento per dimostrare la carenza motivazionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità. Ha ritenuto che la censura del Procuratore fosse generica: il ricorrente si limitava a richiamare pagine e passaggi senza spiegare in modo compiuto le ragioni della loro rilevanza e senza indicare puntuali censure di motivazione. La Corte ha richiamato il principio secondo il quale il giudice delle misure deve compiere un'autonoma valutazione (art. 292, comma 2, lett. c-bis, c.p.p.), ma ha precisato che 'autonoma' non significa necessariamente diversa o difforme dalla motivazione incorporata, purché emerga conoscenza degli atti e, se necessario, rielaborazione critica. Inoltre ha affermato che non può supplire con sindacato di merito alle carenze argomentative per effetto dell'art. 606 c.p.p.
Norme richiamate
art. 292 c.p.p., comma 2, lettera c-bis
La Corte ricorda che il giudice delle misure deve effettuare un'autonoma valutazione degli elementi probatori anche quando incorpora o richiama documenti o precedenti provvedimenti: autonomia non significa necessariamente divergenza di esito, ma va dimostrata conoscenza degli atti e, se necessario, una rielaborazione critica.
Limita il sindacato della Corte di Cassazione sulla motivazione quando il ricorso non esplora specificamente i profili di diritto o di fatto impugnati; impedisce alla Corte di supplire con un controllo di merito in assenza di censure puntuali.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018 (Rv. 274403)
Richiamata come «ex plurimis» per sostenere il principio secondo cui l'incorporazione di valutazioni altrui è ammissibile se il giudice mostra di aver preso conoscenza degli atti e di aver eventualmente rielaborato criticamente gli elementi; la motivazione può essere condivisa ma non meramente mera copia priva di autonomia.
Massime di principio
- Per impugnare con successo la motivazione di un provvedimento cautelare occorre indicare con precisione i passaggi critici e spiegare perché la motivazione è insufficiente; i richiami generici a pagine o paragrafi sono inammissibili.
- La tecnica dell'incorporazione per rinvio ad altri atti o provvedimenti è ammessa, purché dal provvedimento risulti che il giudice ha effettivamente preso conoscenza degli atti e, se serve, abbia svolto una rielaborazione critica: 'autonomia' non impone una motivazione necessariamente diversa nei termini, ma richiede evidenza di valutazione.
- La Corte di Cassazione non può sostituirsi al sindacato di merito: se il ricorrente non formula censure puntuali e motivate, il ricorso può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Contestare come neutro un atto materiale del provvedimento (per es. una correzione di un dato quantitativo) senza spiegare in che modo ciò abbia inciso sul quadro della gravità indiziaria è insufficiente per dimostrare carenza di motivazione.
- In situazioni analoghe, il difensore o il ricorrente devono strutturare il ricorso indicando esattamente quali argomentazioni della motivazione mancano, perché siano necessarie ai fini della misura cautelare e come la loro assenza abbia determinato un vizio di motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8134/2024 del 26/02/2024
- Sentenza penale · 26 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8136/2024 del 26/02/2024
- Sentenza penale · 26 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8137/2024 del 26/02/2024
- Sentenza penale · 26 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8138/2024 del 26/02/2024
- Sentenza penale · 26 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8139/2024 del 26/02/2024
- Sentenza penale · 26 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8140/2024 del 26/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →