Cassazione Penale, Sentenza n. 24613/2024 del 21/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere sostenendo: violazione di legge per aver ritenuto il pericolo di reiterazione basandosi sulla gravità dei fatti e non sui criteri di cui all'art. 274, comma 1, lett. c; illegittimo richiamo a precedenti infraquinquennali soggetti a divieto di bis in idem; mancata valutazione degli indicatori favorevoli (arresti domiciliari con controllo elettronico dal 2/11/2021 e rispetto delle prescrizioni); motivazione manifestamente illogica per non aver valorizzato la distanza temporale (2 anni e 8 mesi) e per aver posto sull'indagato l'onere di provare la non attualità del pericolo di reiterazione; contraddittorietà rispetto alla posizione cautelare di altro indagato (Kuci Ani); violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c, per mancata autonoma valutazione delle esigenze cautelari da parte del giudice delle indagini preliminari, avendo il Tribunale riproposto le argomentazioni del pubblico ministero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato e per consistere in una rivalutazione di merito di fatti e apprezzamenti di pertinenza del giudice di merito. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la necessità della misura sulla base della posizione apicale del ricorrente, della disponibilità di mezzi e persone, dei rapporti stabili con operatori nazionali e internazionali del narcotraffico e della lunga serie di reati "scopo", elementi che giustificano la presunzione relativa di pericolo di reiterazione. Ha escluso che il decorso del tempo e la misura domiciliare fossero idonei, nel caso concreto, a superare tali indicatori. Ha poi rigettato la censura sulla presunta contraddittorietà rispetto alla posizione di Kuci Ani motivando che i casi erano diversamente caratterizzati (ruolo non apicale, comportamento collaborativo e segnali di resipiscenza). La doglianza sulla nullità dell'ordinanza genetica è stata ritenuta tardiva e infondata, atteso che dall'ordinanza emergeva l'effettiva valutazione del giudice. Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria; nessuna immediata liberazione e trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui alle disposizioni di attuazione.
Norme richiamate
Disposizione procedurale che disciplina il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia cautelare; norma di riferimento per la proposizione del ricorso.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Regola i termini e le modalità di impugnazione; richiamata in relazione alle censure formulate dal difensore.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma sul pericolo di reiterazione che il ricorrente invocava per contestare la valutazione del Tribunale; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato gli elementi concreti ai fini di detta prognosi.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Disciplina la presunzione relativa di pericolosità per gli appartenenti ad associazioni dedite al traffico di stupefacenti; la Corte ha confermato che la professionalità e l'inserimento stabile nei circuiti illeciti possono giustificare tale presunzione.
art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Imposta l'obbligo, nell'ordinanza che applica la misura, di motivare l'autonoma valutazione del giudice sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che tale autonoma valutazione fosse percepibile nel provvedimento e che la doglianza fosse stata proposta tardivamente.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Criterio di ammissibilità delle censure in cassazione riguardanti la motivazione: la Corte ricorda che il vizio deve consistere nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione per essere sindacabile.
art. 94, comma 1 ter, disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
Prevede la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario della decisione di Cassazione quando la sentenza non comporta la liberazione, per gli adempimenti consequenziali; la Corte ha disposto l'invio della copia.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari personali, controlla solo vizi di diritto o la manifesta illogicità della motivazione; non rivaluta i fatti o le prove che sono di competenza del giudice di merito.
- Nelle ipotesi di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la posizione apicale, la disponibilità di mezzi e relazioni stabili costituiscono indicatori idonei a fondare la prognosi di pericolo di reiterazione anche se è intervenuto un certo decorso temporale o il soggetto è stato sottoposto a misura meno afflittiva.
- Il decorso del tempo e il rispetto di misure alternative (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico) sono elementi attenuanti ma non automaticamente risolutivi: il loro effetto recessivo va valutato rispetto al complesso indiziario e al ruolo effettivamente svolto nel sodalizio.
- La critica alla motivazione per presunta contraddittorietà rispetto ad altre posizioni cautelari richiede una contestazione puntuale e comparativa delle ragioni che hanno determinato decisioni differenti; differenze di ruolo, comportamento post-arresto e segmenti temporali diversi possono giustificare esiti distinti.
- La presunta nullità per mancata autonoma valutazione del giudice rispetto alle richieste del pubblico ministero deve essere eccepita tempestivamente (in sede di riesame) e, se non tempestivamente dedotta, è inammissibile in Cassazione.
- Il ricorso per cassazione non è lo strumento per ottenere una nuova valutazione di merito: le censure che si risolvono in una diversa lettura delle stesse evidenze sono inammissibili.
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