Cassazione Penale, Ordinanza n. 19530/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la sua responsabilità per un incendio doloso/esplosione ai danni di un esercizio commerciale, nonché la pena irrogata. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione sulla responsabilità penale e sulla dosimetria della pena. Sosteneva, in sostanza, che gli elementi valorizzati dai giudici di merito non fossero sufficienti a dimostrare il suo consapevole concorso nel fatto e che il trattamento sanzionatorio fosse eccessivo. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze riproduttive di questioni già esaminate in appello e manifestamente infondate, perché la motivazione della sentenza impugnata risultava логicamente e giuridicamente coerente: il contributo del ricorrente era desunto da dichiarazioni della persona informata sui fatti, da intercettazioni, da riconoscimenti sulle riprese video e dalle sue stesse dichiarazioni spontanee, oltre che dalla gravità delle modalità esecutive dell'azione, ritenute tali da non giustificare un diverso bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese in favore delle parti civili, ritenendo che nei loro scritti difensivi non avessero svolto una reale attività di contrasto all'impugnazione, ma si fossero limitate a formulare conclusioni. La responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio stabiliti in appello restano pertanto fermi.
Norme richiamate
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
nel giudizio di legittimità in camera di consiglio non partecipata, la parte civile può ottenere la liquidazione delle spese solo se svolge un'attività scritta effettivamente diretta a contrastare l'impugnazione e utile alla decisione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure di merito già esaminate con motivazione logica e immune da vizi dal giudice di appello, senza individuare reali errori di diritto o manifeste illogicità.
- La prova del concorso dell'imputato può essere desunta da un quadro indiziario unitario composto da dichiarazioni di terzi, intercettazioni, riprese video e ammissioni rese dall'imputato stesso, purché gli elementi siano convergenti e coerenti.
- In sede di legittimità, la doglianza sulla dosimetria della pena non può essere accolta quando il giudice di merito abbia motivato il diniego di un più favorevole bilanciamento delle attenuanti con riferimento alla gravità concreta del fatto e alle modalità dell'azione.
- Nel rito camerale non partecipato, la parte civile ha diritto alle spese solo se le memorie depositate offrano un contributo difensivo sostanziale e non meramente conclusivo.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, salvo cause di esonero, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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