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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08482/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per calunnia. Dalla motivazione emerge che il fatto riguarda una querela di falso presentata davanti al tribunale civile avente a oggetto un verbale redatto da pubblici ufficiali in occasione della contestazione della guida di un autoveicolo in assenza di certificato assicurativo. Il ricorrente deduceva, in sostanza, l'erronea valutazione del materiale probatorio e la mancata considerazione delle sue difese, negando di avere circolato alla guida del mezzo; con un secondo motivo contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che le censure sono generiche, riproduttive di doglianze già vagliate in appello e, quanto al merito, mirano a ottenere una diversa lettura degli elementi di fatto, attività preclusa in cassazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la sentenza di appello fosse motivata in modo logico, coerente e puntuale sia sulla responsabilità per il reato di calunnia, sia sull'elemento soggettivo, desunto dalle concrete modalità della condotta e dalle risultanze istruttorie, incluse le testimonianze che rendevano inverosimile la versione dell'imputato. È stato inoltre ritenuto incensurabile il diniego delle attenuanti generiche, poiché fondato sulla mancanza di elementi positivi e sulla gravità del fatto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 368 c.p.

    Norma incriminatrice del reato contestato, ritenuto integrato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi sulla base delle risultanze processuali e della volontà cosciente di formulare un'accusa mendace.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando non emergano elementi positivamente valutabili e il fatto sia connotato da gravità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la Corte di cassazione non può procedere a una nuova valutazione del merito né sostituire la propria lettura degli elementi di fatto a quella compiuta dal giudice di appello.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure generiche o meramente reiterative di questioni già esaminate e disattese con motivazione non illogica dal giudice di merito.
  • Nel reato di calunnia, l'elemento soggettivo può essere desunto dalle concrete modalità esecutive della condotta, mediante ragionamento inferenziale che consenta di ricostruire la cosciente volontà di accusare falsamente un terzo.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica fondata sull'assenza di elementi favorevoli e sulla gravità del fatto.

Come è indicizzato

MaterieCalunniaImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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