Cassazione Penale, Sentenza n. 43205/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto istanza di revisione della sentenza irrevocabile della Corte di appello di Venezia del 27/01/2010, con cui era stato condannato per il delitto di ricettazione di un ciclomotore. La difesa ha prodotto nuove deposizioni testimoniali (Samir Alicajic, Tiziano Macchiella, Ernesto La Guidara, Norina Pellizzari, Simone Pomari e Robson De Boni) sostenendo che il ciclomotore era stato abbandonato sulla pubblica via e che, al momento del fermo, non risultava alcuna denuncia di furto; tali elementi, secondo il ricorrente, sarebbero nuovi, attuali ed idonei a escludere la natura di provento di reato del bene e quindi a rimettere in discussione la condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il tema dell'abbandono del ciclomotore fosse già stato sollevato in una precedente istanza di revisione riguardante la stessa sentenza, sicché la nuova istanza si fondava su elementi già precedentemente valutati e contravveniva al divieto di revisione basata su medesimo elemento (art. 641 c.p.p.). La Corte di appello di Trento aveva inoltre osservato che, a prescindere dall'abbandono, l'appropriazione di un mezzo provvisto di targa non escludeva la responsabilità penale, poiché il soggetto poteva essere consapevole della provenienza delittuosa del mezzo. Conseguentemente la Corte ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata nel senso che la revisione è inammissibile se fondata su elementi o argomenti già oggetto di una precedente istanza di revisione della stessa sentenza; il 'fatto nuovo' deve essere effettivamente nuovo e non meramente una riformulazione di temi già esaminati.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
La norma è stata applicata per irrogare al ricorrente l'obbligo di rifondere le spese processuali e il versamento di una somma convenuta (3.000 euro) alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Una istanza di revisione deve basarsi su elementi realmente nuovi, attuali e non già sottoposti alla valutazione dell'autorità giudiziaria: se il tema è stato già prospettato in una precedente richiesta, la nuova istanza è inammissibile ai sensi dell'art. 641 c.p.p.
- La produzione di testimonianze raccolte dopo la sentenza non basta se attestano sostanzialmente lo stesso fatto già allegato in precedenti atti; la novità riguarda il contenuto fattuale non la sola identità delle persone che rendono la dichiarazione.
- L'affermazione che un bene sia stato 'abbandonato' non esclude automaticamente la ricettazione: elementi come la presenza di targa o segni identificativi possono far ritenere che il reperitore fosse o dovesse essere consapevole della possibile provenienza delittuosa.
- In caso di istanza di revisione dichiarata inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), pertanto il rischio processuale va valutato prima di proporre ripetute richieste basate su argomenti non nuovi.
- Per aumentare le possibilità di ammissibilità della revisione è necessario dimostrare che la nuova prova non era ragionevolmente acquisibile prima, che è effettivamente estranea alle precedenti valutazioni e che avrebbe potuto determinare l'esito diverso del processo.
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