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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16755/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione era proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 20/01/2025. Dalla motivazione emerge che l'imputato contestava: la ritenuta validità del verbale di sequestro e la permanenza dell'efficacia del sequestro stesso; la conseguente configurabilità della violazione dell'art. 650 c.p. per inosservanza di un provvedimento dell'autorità; l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; nonché il diniego della pena sospesa. Il ricorrente sosteneva, in sintesi, che il verbale di sequestro fosse nullo e che il sequestro avesse perso efficacia, che il provvedimento della Polizia Locale fosse addirittura abnorme/abusivo e inutile, e che la decisione di merito avesse errato nel negare sia la non punibilità per particolare tenuità sia la sospensione condizionale della pena. La Corte rileva inoltre che la memoria difensiva si limitava a reiterare le medesime censure già prospettate nel ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sulla nullità del verbale di sequestro e sulla perdita di efficacia del sequestro, osservando che la Corte di appello aveva già motivato in modo completo ed esaustivo sulla sottoscrizione del verbale da parte dell'imputato, sulla contestuale nomina a custode e sulla validità del sequestro al momento della cessione dell'autovettura a terzi, senza che fosse intervenuto alcun provvedimento di dissequestro, indipendentemente dal termine per la confisca. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure sul reato di cui all'art. 650 c.p., perché manifestamente infondate le argomentazioni sull'asserita abnormità e abusività del provvedimento della Polizia Locale. Le ulteriori doglianze su art. 131-bis c.p. e sospensione condizionale della pena sono state reputate attinenti a valutazioni di fatto e prognostiche riservate al giudice di merito e sorrette da motivazione congrua e immune da vizi logici. In conseguenza dell'inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 650 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice per la violazione di un provvedimento legalmente dato dall'autorità; le censure sulla sua applicazione sono state ritenute manifestamente infondate.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte ribadisce che l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto dipende dalla valutazione dei presupposti di fatto e dalla prognosi sulla futura commissione di reati, profili rimessi al giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    È stata applicata la conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le censure di legittimità che si limitano a riproporre in modo reiterativo motivi già esaminati e disattesi dal giudice di merito, senza individuare specifici vizi logici o giuridici della motivazione, sono inammissibili.
  • La validità di un sequestro non viene meno per il solo decorso del termine eventualmente previsto per la confisca, se non sia intervenuto un formale provvedimento di dissequestro e se l'atto risulti validamente sottoscritto e conosciuto dall'interessato.
  • Quando l'imputato, destinatario di un sequestro valido ed efficace, disponga del bene cedendolo a terzi, la condotta può integrare la violazione del provvedimento dell'autorità ai fini dell'art. 650 c.p.
  • La verifica dei presupposti della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e del giudizio prognostico sulla futura astensione dal reato è rimessa al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo per manifesta illogicità o carenza motivazionale.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena, quando fondato su una valutazione di merito adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua e immune da vizi logici.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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